Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuova FAQ del Fisco
di Redazione tecnica - 18/04/2024
In attesa che arrivi il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy che modificherà il modello di comunicazione preventiva di cui al decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati e non ancora fruiti relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, legge 30 dicembre 2020, n. 178) relativi all’anno 2023, risulta essere sospeso.
Transizione 4.0: le nuove disposizioni del D.L. n. 39/2024
Lo ha previsto l’art. 6 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (in corso di conversione in legge) mediante il quale il Governo ha deciso di prevedere nuove misure per il monitoraggio degli investimenti che accedono alle detrazioni “Transizione 4.0”.
L’argomento è già stato oggetto di un intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 12 aprile 2024, n. 19/E ad oggetto “Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” - articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39”, mediante la quale è stata confermata la sospensione retroattiva dell’utilizzo del credito d’imposta in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
Nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Il Fisco è nuovamente intervenuto con la pubblicazione della seguente FAQ del 16 aprile 2024.
Domanda: In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105.
Risposta: I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
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