Criteri di valutazione offerte: necessario tutelare la concorrenza
di Redazione tecnica - 04/09/2023
Una procedura difforme rispetto alla normativa vigente, limitativa e distorsiva della concorrenza. Sono queste le motivazioni con le quali ANAC ha contestato la gara indetta da un'importante impresa di erogazione di servizi ai cittadini e che Confapi e Aniem Lazio hanno segnato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Criteri di valutazione offerte: no a limitazioni della concorrenza
Rilievi accolti con l’Atto del Presidente del 26 luglio 2023, nel quale si mettono in discussione i criteri di valutazione dei concorrenti, ai quali è stata richiesta la pregressa esecuzione di lavori specialistici per conto di aziende dello stesso settore, particolarmente ristretto. Un criterio che, come la stessa Confapi ha sottolineato, è risultato discriminatorio, incoerente con i principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, richiamati dalla normativa nazionale ed europea.
La Stazione Appaltante ha oltretutto operato con una procedura ristretta mediante invito a operatori iscritti nel proprio sistema di qualificazione, istituito ai sensi dell’art. 134, del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) quando, secondo ANAC, per la sua natura, essa rientrava nel novero delle imprese pubbliche e quindi degli “enti aggiudicatori” assoggettati all’obbligatorietà del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la selezione del contraente.
In un contesto simile, la previsione del requisito sui lavori pregressi non sembra garantire, secondo l’Autorità, “l'apertura del mercato alla concorrenza, atteso che restringe la valutazione dei pregressi lavori specialistici soltanto ai lavori di manutenzione effettuati “per conto di aziende di gestione del sistema idrico integrato” e non per conto di altri soggetti committenti, con il ragionevole rischio di limitare la possibilità di concorrere alle sole imprese che già stanno eseguendo lavori di manutenzione per la stessa società”.
La previsione del requisito, per ANAC, appare irragionevole e non rispettosa del principio di libera concorrenza, perché restrittiva della partecipazione "nel duplice senso, oggettivo (come astratta possibilità di contendersi il mercato in posizione di parità) e soggettivo (per la creazione di posizione di ingiustificato favore di una ristretta rosa di concorrenti, unici in grado di conseguire il massimo punteggio attribuibile in relazione ai criteri contestati)”.
Gli altri criteri contestati
Contestati inoltre altri due criteri attinenti al possesso di certificazioni, non correlate a una specifica caratteristica dell'oggetto del contratto da aggiudicare. Detti criteri, spiega ANAC, non consentono di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche ritenute particolarmente meritevoli, visto che non incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.
Nel complesso, quindi, i tre criteri attinenti l’esperienza pregressa e le certificazioni di qualità rappresentano elementi attinenti la capacità tecnica dell’impresa e non esprimono la qualità dell’offerta tecnica. “Essi sono requisiti meramente soggettivi dell’impresa partecipante e non costituiscono elementi di valutazione strettamente correlati all’oggetto dell’appalto afferenti all’offerta tecnica presentata e sono quindi anche sotto questo punto di vista in contrasto con il codice appalti”.
Infine, un ulteriore profilo di criticità, è stato riscontrato nella suddivisione dell’appalto (un accordo quadro) in tre lotti da 15 milioni di euro ciascuno: trattandosi di una facoltà discrezionale della stazione appaltante, va necessariamente fornita una specifica motivazione negli atti di gara, sottolineando come il valore del lotto sia adeguato a garantire effettivamente la possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, sempre a tutela della concorrenza.
Il commento di Confapi e Aniem Lazio
Soddisfatti i Presidenti di Confapi Lazio, Massimo Tabacchiera e di Aniem Lazio, Matteo D’Onofrio "per il riconoscimento autorevole espresso dall’Anac, che conferma l’importanza dell’azione di monitoraggio critico svolta dall’Associazione nei confronti delle gare svolte sul territorio".
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