Criteri di valutazione tecnica: no di ANAC a limiti temporali per le esperienze
di Redazione tecnica - 30/01/2023
Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, è illegittimo inserire un limite temporale alle esperienze pregresse utili a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare la prestazione oggetto dell’appalto. Questo perché le esperienze pregresse devono essere riferite all’intera vita professionale, e non a un periodo circoscritto, nel rispetto del principio della massima concorrenza.
Criteri di valutazione offerta tecnica: no ai limiti temporali per le esperienze pregresse
È questa la massima sottostante all’Atto del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023, che fa seguito a un esposto presentato da OICE in relazione a una procedura aperta per l’affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.
In particolare, l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica aveva segnalato alla stazione appaltante e all’Autorità varie criticità della procedura, tra cui la presenza, nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, di una clausola limitativa per la presentazione dei tre servizi relativi ad interventi affini, in cui si richiedeva la “descrizione di tre servizi di progettazione svolti negli ultimi quindici anni relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi della capacità professionale dell’operatore economico offerente”.
Le disposizioni del Bando Tipo e delle Linee Guida ANAC
Sul punto, spiega ANAC che la previsione di un limite temporale, di quindici anni, per la comprova dei servizi svolti, ovvero per la dimostrazione dei requisiti di professionalità e adeguatezza dell’offerta, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si pone in contrasto con quanto previsto nel Bando tipo ANAC n. 3, relativo alle “Procedure aperte per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, in cui non si rinviene alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del c.d. merito tecnico, al fine di consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco dell’intera vita professionale.
Allo stesso modo, le Linee Guida Anac n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” dispongono che: “i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti: a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe” (par. VI, punto 1.1).
Già nella Relazione illustrativa delle stesse Linee Guida, l’Autorità aveva rilevato l’inopportunità dell’introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stante l’ineludibile limitazione della concorrenza “senza che la limitazione soddisfi l’interesse della qualità, tenuto conto che i citati servizi sono comunque sottoposti a un vaglio in ordine alla loro maggiore o minore omogeneità rispetto al servizio da affidare, il che porta ad escludere l’esigenza di limitare la risalenza nel tempo dei medesimi servizi”.
Nessun limite temporale per favorire la partecipazione e la concorrenza
Per questo motivo, e allo scopo di favorire il più ampio favor partecipationis nel Bando tipo n. 3 è stato eliminato qualsiasi riferimento temporale - ovvero i 10 anni previsti previgentemente - entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa.
Come osservato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel parere sull’aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 1 “appare condivisibile la scelta dell’Autorità di coordinare la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, con il Bando tipo n. 3, prevedendo che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della vita professionale”.
Ferma restando la regola per cui la stazione appaltante deve valutare i servizi ritenuti significativi della capacità del concorrente svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale, eventuali deroghe, oltre a non essere irragionevoli, devono essere strettamente motivate, non ritenendosi sufficiente un generico riferimento all’importanza dell’opera. Sotto altro profilo, l’affidabilità e la professionalità dell’operatore viene già assicurata a monte attraverso la previsione, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, di criteri di capacità tecnica professionale piuttosto stringenti e pertanto eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente possono essere agevolmente superati in sede di valutazione.
Per questi motivi, la previsione di un ulteriore limite temporale dello svolgimento dei servizi tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica appare concretare un illegittimo restringimento della concorrenza privo di reali ragioni giustificatrici.
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