Da terrazza aperta a cucina chiusa: interviene il TAR
di Giorgio Vaiana - 02/07/2021
Terrazze: croce e delizia di proprietari, comuni e giudici. Anche in questo caso da un lato c'è la proprietaria di un'immobile che ha chiuso una terrazza, un comune che sostiene che l'intervento fatto sia abusivo e un giudice chiamato a decidere sulla questione. Il risultato? La sentenza n. 559/2021 del TAR Lombardia.
Terrazza e poi... cucina
Sul banco degli imputati c'è una donna proprietaria di un'immobile che ha chiuso una terrazza adibendola a cucina dell'appartamento. La donna sostiene che l'intervento era stato autorizzato attraverso una vecchia concessione di 50 anni fa. Ma per il comune non è così. La veranda era già chiusa da due lati oltre al tetto e la donna sostiene di aver solo sostituito i vecchi infissi e chiuso la terza parete come scritto nel permesso di costruire.
L'accertamento di compatibilità paesaggistica
Il comune ha contestato alla donna l'apposizione degli infissi. In questa maniera, infatti, è stata creata volumetria, creando uno spazio che è diventato parte integrante dell'appartamento. Tanto che qui entro la donna ha realizzato una cucina, completa di arredi e impianti. I giudici analizzano il permesso di costruire che risale a 50 anni fa. Ma attenzione, dicono: "La trasformazione del balcone o del terrazzo di un appartamento in veranda, creando un vano abitabile preordinato, sul piano funzionale, a soddisfare esigenze stabili, costituisce un intervento urbanisticamente rilevante, che aumenta la superficie e la volumetria dell’immobile e necessita di idoneo titolo abilitativo". Nel titolo originario, non si fa riferimento a nessuna chiusura, ma solo a una copertura del terrazzo con una tettoia.
La chiusura della terrazza
Tra l'altro, spulciando i documenti, la stessa proprietaria, nella relazione tecnica di accertamento di compatibilità paesaggistica, ammetteva di aver completato i lavori di chiusura della veranda nel 2012. Quindi, dicono i giudici, "nel caso in cui la terrazza sia stata chiusa su due lati già prima del 2012, come sostenuto nel ricorso anche allegando le dichiarazioni rese dai condomini, tale intervento non era assistito dal necessario titolo e pertanto non può essere ora utilmente invocato per legittimare la successiva chiusura con vetrate, in quanto anch’esso abusivo. La chiusura del terrazzo è infatti avvenuta in epoca successiva all’apposizione del vincolo paesaggistico e in assenza di autorizzazione paesaggistica e di titolo edilizio".
La sanatoria paesaggistica
Ma quando è prevista la sanatoria paesaggistica? Intanto l'incremento di volumetria la esclude sempre. Poi il D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare all'art. 167 spiega l'applicabilità: per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il decreto esclude l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica non solo per gli interventi che creano ex novo volumi, "ma anche per quelli che modificano volumi preesistenti in assenza o difformità dal titolo, come quello, nel caso analizzato, che ha trasformato il volume aperto in un volume chiuso. L’intervento edilizio assentito nel 1961, come già sottolineato, prevedeva infatti unicamente la copertura del terrazzo aperto su tutti i lati". Il ricorso, dunque, è stato respinto.
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