Decreto Aree Idonee: il Consiglio di Stato sospende una norma

di Redazione tecnica - 20/11/2024

Non ha pace la definizione delle aree idonee e di quelle non idonee all’installazione o al ripotenziamento di impianti a fonti rinnovabili, soprattutto in riferimento alla potestà legislativa attribuita alle Regioni.

Decreto Aree Idonee: il no del Consiglio di Stato a una norma

Lo dimostra la recente ordinanza del Consiglio di Stato del 14 novembre 2024, n. 4298, con cui i giudici di Palazzo Spada hanno sospeso l’efficacia dell’art. 7 comma 2, lettera c) del DM 21 giugno 2024 (c.d. “Decreto Aree Idonee”) che dà alle Regioni la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8” del d.Lgs. n. 199/2021. Queste aree rimarranno disciplinate dall’art. 20 comma 8 del d. lgs. n. 199/2021 stesso, sino alla pubblicazione della sentenza di merito che sarà pronunciata dal TAR.

La questione nasce dal ricorso presentato da una società di impianti a energie rinnovabili per l’annullamento del D.M. 21 giugno 2024, avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

L’appellante, che intende procedere con il ripotenziamento o con la sostituzione dei macchinari utilizzati con altri più recenti ed efficienti, di una serie di parchi eolici dei quali è titolare in diverse Regioni del Mezzogiorno, ha impugnato il decreto interministeriale, attuativo della disciplina del d. lgs. n. 199/2021 in materia di “aree idonee”, che all'art. 20 individua appunto le porzioni di territorio ove gli impianti di questo tipo possono essere realizzati.

Aree idonee: criteri di individuazione

In particolare, l’art. 20 del d.Lgs. n. 199/2021 dispone:

  • al comma 1, prima parte che “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali … sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8”;
  • sempre al comma 1, che i decreti in questione indichino “criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC”, ovvero nel relativo piano nazionale, “stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili” e indichino inoltre “le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee”;
  • al comma 3, che “nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”;
  • al comma 4 che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee” e che ove la legge regionale manchi o non rispetti i principi, i criteri e gli obiettivi di cui ai decreti stessi, lo Stato, salva la posizione delle autonomie speciali, eserciti i poteri sostituitivi di cui all’art. 41 della Legge n. 234/2012;
  • al comma 5 che “In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione” e tenuto conto della sostenibilità dei costi;
  • al comma 7 vieta che le aree non incluse fra quelle idonee siano per ciò solo considerate non idonee dalle varie amministrazioni competenti, in sede di pianificazione del territorio o di autorizzazione di singoli impianti;
  • al comma 8 riporta una lista di aree che sono considerate idonee, nelle more dell’individuazione fatta sulla base dei decreti in questione.

L'impugnazione del Decreto Aree Idonee

Ad essere impugnato, spiega Palazzo Spada, è proprio uno di questi decreti attuativi, emanato in base all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 199/2021.

Secondo l’appellante il decreto sarebbe illegittimo perché impedirebbe il programmato ripotenziamento del proprio impianto, in quanto:

  • all’art. 1 comma 2 lettera b), attribuisce alle Regioni il potere di individuare, accanto alle aree idonee e a quelle ordinarie, anche le aree non idonee, il che a suo dire non sarebbe consentito dall’art. 20 del d.lgs. 199/2021;
  • all’art. 7 comma 2 lettera c) del decreto alle Regioni è data la semplice “facoltà”, e non un obbligo, di considerare idonee le aree già considerate tali dall’art.20 comma 8 del d. lgs. 199/2021;
  • all’art. 7 comma 3 sono già considerate come non idonee “le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, ovvero nel perimetro delle bellezze naturali lì descritte e che ciò pregiudicherebbe i sui progetti. Sul secondo punto, la parte ha osservato che, una volta emanata la legge regionale, la tutela da parte del giudice amministrativo non sarebbe più possibile;

Inoltre il decreto violerebbe:

  • l’art. 20 commi 1, 3 e 8 del d. lgs. 199/2021, in quanto non sarebbe possibile dare alle Regioni la già descritta facoltà di declassare le aree già considerate idonee dal comma 8;
  • l’art. 20 comma 4 del d. lgs. 199/2021, nel senso che la norma non consentirebbe di devolvere alle Regioni, come ha fatto il decreto impugnato, anche la disciplina delle aree non idonee, ma solo quella delle aree idonee.

L'ordinanza del Consiglio di Stato

Nel frattempo, la Regione Sardegna ha approntato il ddl regionale attuativo del decreto impugnato, in senso ritenuto sostanzialmente impeditivo delle iniziative della parte ricorrente, motivo per cui Palazzo Spada ha deciso di accogliere la domanda di sospensione del DM 21 giugno 2023 limitatamente alla sola norma dell’art. 7 comma 2 lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8” del decreto 199/2021.

La norma in questione, spiega il Consiglio, non appare pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale.

Quanto al periculum, per il Collegio esso va inteso nel senso di un danno che si possa verificare e non come pericolo di un danno già prodottosi, nel caso in cui le Regioni provvedano con un atto legislativo, sindacabile poi soltanto avanti la Corte costituzionale, nei limiti previsti per questo rimedio.

Di conseguenza, in mancanza della tutela cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di interesse della parte appellante potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge regionale sopravvenuta, con lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale;

In conclusione, quindi, il D.M. 21 giugno 2024 va sospeso limitatamente alla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8” del decreto 199/2021 chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall’art. 20 comma 8 del d. lgs. 199/2021 stesso sino alla pubblicazione della sentenza di merito che sarà pronunciata dal TAR.



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