Decreto emergenza alluvioni e ricostruzione privata: niente contributi in caso di abusi edilizi

di Redazione tecnica - 01/08/2023

Come da copione è approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177/2023 la Legge 31 luglio 2023, n. 100 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Decreto emergenza alluvioni: la nuova struttura

Con la conversione in legge il provvedimento emergenziale ne esce notevolmente modificato con una struttura suddivisa in 6 capi e 40 articoli:

Capo I - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

  • Articolo 1. - Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
  • Articolo 2. - Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale
  • Articolo 3. - Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria
  • Articolo 4. - Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
  • Articolo 4-bis. - Misure urgenti in materia di sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali
  • Art. 4-ter - Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali
  • Articolo 5. - Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall’emergenza
  • Articolo 6. - Disposizioni in materia di università e alta formazione
  • Articolo 7. - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
  • Articolo 7-bis. - Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
  • Articolo 8. - Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi
  • Articolo 9. - Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione
  • Articolo 10. - Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici
  • Articolo 11. - Sospensione di termini in favore delle imprese
  • Articolo 12. - Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell’anno 2022
  • Articolo 12-bis. - Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi
  • Articolo 12-ter. - Verifiche antimafia
  • Articolo 13. - Interventi urgenti in materia sanitaria
  • Articolo 14. - Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall’alluvione
  • Articolo 15. - Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari
  • Articolo 16. - Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione
  • Articolo 17. - Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti
  • Articolo 17-bis. - Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche
  • Articolo 18. - Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
  • Articolo 19. - Procedure di somma urgenza e di protezione civile
  • Articolo 20. - Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali

Capo I-bis - Princìpi organizzativi per la ricostruzione post-calamità

  • Articolo 20-bis. - Ambito di applicazione
  • Articolo 20-ter. - Commissario straordinario alla ricostruzione
  • Articolo 20-quater. - Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione
  • Articolo 20-quinquies. - Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Capo I-ter - Misure per la ricostruzione

Sezione I - Ricostruzione dei beni privati danneggiati

  • Articolo 20-sexies. - Ricostruzione privata
  • Articolo 20-septies. - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

Sezione II - Ricostruzione dei beni pubblici danneggiati

  • Articolo 20-octies. - Ricostruzione pubblica
  • Articolo 20-novies. - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Capo I-quater - Misure per la tutela ambientale

  • Articolo 20-decies. - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali

Capo I-quinquies - Recupero della capacità produttiva e disposizioni finali

  • Articolo 20-undecies. - Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023
  • Articolo 20-duodecies. - Disposizioni finanziarie

Capo II - Disposizioni finanziarie e finali

  • Articolo 21. - Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi
  • Articolo 22. - Disposizioni finanziarie
  • Articolo 23. - Entrata in vigore

Ricostruzione privata: la procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi

In sede di conversione in legge è stato aggiunto il nuovo art. 20-septies che definisce la procedura per la concessione ed erogazione dei contributi necessari per la ricostruzione operata dai privati.

Per la presentazione dell'istanza di concessione dei contributi e del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato, è necessario allegare:

  • la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato e verificata dall’autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
  • la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali;
  • il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto.

All’esito dell’istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) oppure verifica le possibilità di SCIA (art. 22) o SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23).

Viene precisato che la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall’ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Precisazione importante considerato l'art. 49 del T.U. Edilizia non consente agli immobili con abusi edilizi di beneficiare di agevolazioni fiscali, contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

Il comma 7 dell'art. 20-septies prevede, infatti, che i contributi e i benefìci sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell’istanza di concessione del beneficio stesso. Quindi, diversamente dall'art. 49 del T.U. Edilizia, in questo caso la sanatoria post istanza di concessione del beneficio non consente l'ottenimento del beneficio stesso.

A questo punto il Comune, dopo avere verificato la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l’adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021.

Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

La concessione dei contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l’iscrizione a ruolo.



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