Decreto Energia: semplificazioni su impianti fotovoltaici

di Redazione tecnica - 12/04/2022

Verrà sottoposto questa settimana all’esame della Camera il D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto Energia"), che prosegue il suo iter di conversione in legge. Tra i temi più discussi da parte delle Commissioni Ambiente e Attività produttive, le semplificazioni l’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo in particolare di facilitare ulteriormente l'installazione di impianti fotovoltaici differenti da quelli per edifici residenziali e industriali.

Impianti fotovoltaici: le semplificazioni nel Decreto Energia

Ricordiamo che l’art. 9 del Decreto Energia prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ad accezione degli impianti che ricadono in aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico.

Le proposte approvate dalle Commissioni Ambiente e Attività Produttive

Tra gli emendamenti approvati e che verranno discussi nei prossimi giorni, quello relativo alla semplificazione della procedura per la realizzazione di impianti "flottanti" fino a 10 MW di potenza e delle relative opere funzionali e di connessione alla rete ex art. 6, comma 1 del D. Lgs. 28/2011, ferme restando le regole sulla Via e con eccezione delle aree sottoposte a tutela. La proposta prevede Decreto di attuazione che definisca i criteri per la realizzazione e il posizionamento degli impianti sugli specchi d'acqua, comprendenti bacini idrici come dighe, laghi e canali di irrigazione.

Tra le ulteriori proposte approvate, spicca l’emendamento relativo alla procedura di realizzazione, differente secondo la portata dell’impianto:

  • Dia asseverata per impianti fino a 1 MW su aree proprie;
  • procedura semplificata per impianti tra 1 e 10 MW;
  • autorizzazione unica per gli impianti oltre 10 MW.

Inoltre sono state approvate le seguenti proposte:

  • innalzamento a 20 MW della dimensione degli impianti da sottoporre a VIA regionale, con possibilità (esclusivamente per alcuni casi specifici), che l'autorizzazione concessa possa valere come variante allo strumento urbanistico;
  • inclusione nel titolo autorizzativo di interventi e opere connessi al funzionamento dell'impianto quando si tratta di elementi necessari o indispensabili all'impianto stesso;
  • applicazione della procedura libera per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle zone A e nei centri storici.

Infine, di rilievo anche le proposte per le aree agricole, tra cui la rimozione di vincoli eccessivamente restrittivi per lo sviluppo dell'agrivoltaico compatibile con l'attività agricola.



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