Decreto Rinnovabili: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale
di Redazione tecnica - 15/12/2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024, n. 291, il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) , della legge n. 118/2022.
Impianti energie rinnovabili: il decreto in Gazzetta Ufficiale
Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, oltre che per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio.
Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, è composto da 17 articoli e quattro allegati:
- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Principi generali
- Art. 3. Interesse pubblico prevalente
- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici
- Art. 6. Regimi amministrativi
- Art. 7. Attività libera
- Art. 8. Procedura abilitativa semplificata
- Art. 9. Autorizzazione unica
- Art. 10. Coordinamento del regime concessorio
- Art. 11. Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti
- Art. 12. Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi
- Art. 13. Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali
- Art. 14. Disposizioni di coordinamento
- Art. 15. Abrogazioni e disposizioni transitorie
- Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 17. Entrata in vigore
- Allegato A all’art. 7
- Allegato B all’art. 8
- Allegato C all'art. 9
- Allegato D
Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per l’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, oltre che quanto previsto al capo VI del titolo IV dello stesso Testo Unico Edilizia, i materia di contenimento del consumo di energia degli edifici.
Le regioni e gli enti locali devono recepire le disposizioni del decreto entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, con la possibilità di semplificare ulteriormente le procedure, ad esempio prevedendo soglie più alte di potenza rispetto a quelle indicate per gli interventi indicati negli allegati A e B .
Gli interventi sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16 -septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
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