Decreto Salva Casa e agibilità: al lavoro sui requisiti igienico-sanitari
di Redazione tecnica - 07/06/2024
Sono ormai trascorsi quasi 8 anni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA) che, tra le altre cose, ha introdotto il comma 1-bis all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), mediante il quale era stato previsto “entro 90 giorni” (che si sono dilatati oltremodo) un decreto del Ministro della salute che avrebbe definito i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
Il 23 marzo 2023, con una nota del Ministero della Salute, è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di regolamento recante “Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici” unitamente all'Analisi tecnico normativa e all'Analisi di Impatto della Regolamentazione, al fine di sancire l'intesa prevista dal citato art. 20, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia. Da quel momento del testo si è persa ogni traccia.
Decreto Salva Casa: la conversione in legge
Non stupisce, dunque, che tra gli emendamenti che saranno presentati alla Camera nel processo di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), ne figura uno che proverà a mettere una “toppa” a questa “dimenticanza” normativa.
Chiaramente la strada è ancora lunga e si dovrà attendere il responso di Camera e Senato, e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione per conoscere lo stato definitivo del d.P.R. n. 380/2001, ma si possono già cominciare dei ragionamenti utili alla discussione.
Entrando nel dettaglio, l’emendamento proverà ad inserire all’art. 1, comma 1, del Decreto Salva Casa la nuova lettera c-bis) che prevede l’inserimento all’art. 24 del Testo Unico Edilizia dei seguenti commi:
5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
- locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
- alloggio monostanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa laddove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.
Riportiamo nella prossima sezione la relazione tecnica integrale allegata alla proposta di emendamento
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