Decreto Salva Casa: ecco i Dossier di Camera e Senato

di Redazione tecnica - 14/06/2024

Sono già in vigore e perfettamente operative (anche se in attesa della necessaria modulistica) le nuove disposizioni inserite nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa).

Salva Casa: conversione in legge entro il 28 luglio 2024

VEPA, pergotende, stato legittimo, cambio di destinazione uso, demolizione, tolleranze, accertamento di conformità per le difformità parziali sono le novità più rilevanti sulle quali professionisti e amministrazioni si stanno già confrontando. Come per ogni provvedimento d’urgenza di modifica, infatti, la sua immediata entrata in vigore (prescindendo da qualsiasi urgenza che, in realtà, in questo caso non è ravvisabile) costringe ad un tour de force che, come spesso accade quando si parla di Decreti Legge, dovrà ricominciare dopo la sua conversione in legge da parte del Parlamento.

Calendario alla mano, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2024, il Parlamento dovrà provvedere alla conversione in legge entro il 28 luglio 2024 (60 giorni dalla Gazzetta).

Il percorso di conversione è già cominciato alla VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati con la pubblicazione:

  • del dossier del Centro studi di Camera e Senato;
  • della documentazione per l’attività consuntiva del Comitato per la legislazione.

Salva Casa: il dossier di Camera e Senato

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari ma può essere utile per comprendere la ratio degli attuali 4 articoli del D.L. n. 69/2024.

Il dossier si compone, infatti, delle seguenti schede di lettura:

  • Articolo 1, comma 1, lett. a)-f) - che reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) con riguardo ai seguenti istituti:
    • interventi di edilizia libera (lettera a);
    • definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera b);
    • mutamento della destinazione d’uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera c);
    • opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera d);
    • interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera e);
    • tolleranze costruttive (lettera f)
  • Articolo 1, comma 1, lettere g), h), e i) - che, novellando gli articoli 36 e 37 del TUE, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
  • Articolo 2 che reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono a tal fine disciplinati i requisiti per il mantenimento (comma 1) e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo (commi 24). Viene inoltre stabilito (al comma 5) che l’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e recate disposizioni di carattere finanziario volte a stabilire l’usuale clausola di invarianza finanziaria e a disciplinare la copertura degli oneri connessi al mantenimento delle strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche.
  • Articolo 3 con le norme finali e di coordinamento.
  • Articolo 4 relativo all’entrata in vigore del provvedimento.

Nelle seguenti sezioni il contenuto integrale di alcune delle disposizioni più interessanti.

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