Decreto Salva Casa: giudizio positivo con riserva

di Redazione tecnica - 28/06/2024

Il Decreto Legge n. 69/2024, c.d. “Decreto Salva Casa” ha sicuramente delle finalità positive, anche se sarebbe necessario andare oltre le singole misure correttive e procedere con una riforma organica del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Decreto Salva Casa: occorre revisione globale del Testo Unico Edilizia

A precisarlo è il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, Alessandro Panci, in una nota presentata alla commissione VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) della Camera dei Deputati, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del provvedimento. Sebbene il "Salva casa" risponda in parte alle esigenze degli ordini professionali, Panci sottolinea come esso affronti le problematiche in maniera frammentaria, piuttosto che attraverso una revisione complessiva delle norme edilizie.

Le criticità del Decreto: esempi Specifici e proposte di soluzione

Fermo restando il giudizio positivo sul primo passo compiuto, il presidente Panci parla di "una norma parziale non organica, che non può che avere il carattere della provvisorietà, che non a una reale, necessaria soluzione delle problematiche precedentemente evidenziate dall’Ordine". Se quindi c'è soddisfazione sul fatto che in ambito governativo sia stata compresa la necessità di intervenire sulle problematiche espresse in passato dai professionisti, il problema è risolto solo in parte e solo per alcuni casi specifici. Ecco i punti critici e i dubbi al riguardo.

Le tolleranze costruttive

Un esempio delle criticità individuate riguarda le tolleranze previste dal decreto. Per unità immobiliari con superficie superiore a 500 metri quadrati, è prevista una tolleranza del 2%, mentre per quelle comprese tra i 300 e i 500 metri quadrati la tolleranza è del 3%. Questo porta a paradossi, come il caso di un'unità immobiliare di 499 mq, che avrebbe una tolleranza di 14,97 mq, rispetto ai 10,02 mq di un’unità di 501 mq.

L'edilizia libera

Il decreto menziona attività in edilizia libera, come la costruzione di portici. Tuttavia, evidenzia Panci, spesso tali interventi non sono completamente liberi a causa di vincoli sovraordinati, come quelli paesaggistici, del Genio Civile o idrogeologici, che richiedono l'ottenimento di nulla osta. È importante quindi chiarire che le modifiche alle unità immobiliari devono rispettare le norme vigenti.

La diversità regionale

Un'altra problematica è la gestione parcellizzata delle norme a livello regionale. Senza una modifica complessiva che uniformi i parametri e le norme amministrative a livello nazionale, incertezze ed equivoci continueranno a persistere. La regolamentazione nazionale di VEPA o pergotende evidenzia la frammentazione normativa attuale, che manca di chiarezza.

Accertamento di conformità

Il decreto non elimina completamente la doppia conformità tra aspetti edilizi e urbanistici. Panci auspica che gli emendamenti al testo procedano con correttivi che la eliminino completamente.

L'agibilità degli immobili

Un’altra questione riguarda l’agibilità degli immobili che hanno usufruito di condoni in deroga di altezze e rapporti aeroilluminanti. Le regioni hanno emanato leggi con parametri in deroga per facilitare i cambi d’uso di locali sottotetto e seminterrati, creando paradossi normativi. È necessaria una revisione delle norme del 1975 alla luce dei progressi tecnologici e scientifici degli ultimi cinquant'anni.

Responsabilità del professionista

Nel decreto si legge che, nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione di un intervento, il tecnico incaricato deve attestare la data di realizzazione sotto la sua responsabilità. Panci contesta la fattibilità di tale disposizione, sostenendo che solo il proprietario può conoscere con certezza l’epoca di realizzazione dell’opera. Infine, il presidente ricorda che un tecnico iscritto in un albo professionale svolge attività di pubblica utilità e l’emanazione di norme non chiare o inapplicabili rendono difficoltoso poter operare correttamente.

 



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