Decreto sblocca cantieri e interventi antisismici: chiarimenti TAR
di Redazione tecnica - 29/10/2021
Decreto sblocca cantieri e applicazione della normativa per interventi antisismici: l’introduzione del D.L. n. 32/2019 (convertito in Legge n. 55/2019) ossia delle “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” a volte genera dei dubbi applicativi, rispetto a quanto previsto dall’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto proprio dal citato Decreto, per gli interventi di maggiore e di minore rilevanza.
Interventi antisismici e decreto sblocca cantieri: la sentenza del TAR
Ed è proprio questo il tema della sentenza n. 6548/2021 del TAR Campania, sez. Ottava, relativa al ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento di sospensione lavori per violazione della normativa antisismica.
In particolare, l’impresa concorrente ha fatto presente che a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 32/2019, per alcune categorie di costruzioni non è necessario l’assenso preventivo del Genio Civile,ma è sufficiente una denuncia ex art. 65 del D.P.R. n.380/2001, nella fattispecie presentata.
Interventi antisismici: deroghe a richiesta autorizzazione al Genio Civile
Nella valutazione del caso, il Tribunale ha prima fatto presente che l’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 regola l’obbligo di preavviso per costruire in zone sismiche, mentre l’art. 94 impone l’obbligo di munirsi di autorizzazione. Esistono però delle deroghe a questo obbligo, elencate nell’art. 94-bis, introdotto appunto dal D.L. n. 32/2019 all’art. 3, comma 1.
Nello specifico, la disposizione dell’art. 94-bis:
- cataloga gli interventi secondo un criterio di minore o maggiore rilevanza (co. 1);
- prevede che siano emanate delle linee guida per l’individuazione degli interventi non bisognevoli di alcun preavviso e che, nelle more, le regioni “possono confermare le disposizioni vigenti” (co. 2);
- prevede una deroga all’obbligo di munirsi di autorizzazione preventiva per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al co. 1 lett. b) e c), interventi per cui le Regioni possono “istituire controlli anche con modalità a campione” (co. 4 e 5).
Secondo l’amministrazione, la deroga prevista poteva essere applicata solo successivamente all’emanazione delle linee guida e che comunque la Regione al tempo dell’intervento contestato non aveva regolamentato nuovamente la materia a seguito della modifica della normativa statale.
Corte Costituzionale: gli interventi edilizi sono qualificati dalla legislazione statale
Su questo punto, i giudici hanno evidenziato che, proprio con riferimento all’introduzione dell’art. 94 bis T.U.E. ad opera del D.L. n. 32/2019, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile l’intervento regionale teso a procrastinare l’immediata entrata in vigore dei “nuovi” principi fondamentali in materia e che la qualificazione degli interventi edilizi, ai fini dell’applicazione di un determinato regime regolatorio, compete alla legislazione statale.
Ciò significa che la deroga all’obbligo di autorizzazione introdotta dalla legislazione statale andava immediatamente applicata.
Le linee guida infatti sono strumentali all’individuazione delle opere per cui non è necessario neppure il preavviso ex art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, e la deroga all’obbligo di autorizzazione disposta dai commi 4 e 5 dell’art. 94 bis del Testo Unico per l’Edilizia è automaticamente applicabile per gli interventi rispetto a cui le regioni possono limitarsi a istituire controlli a campione.
Interventi di minore rilevanza: deroghe ad obblighi di autorizzazione
L’intervento in esame rientra tra quelli che secondo l’art. 94 bis co. 1 lett. b) e c) non necessitano, di autorizzazione preventiva perché il manufatto è una nuova costruzione “non rientrante” fra quelle che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”, e quindi in quanto tale, non più soggetto all’obbligo di autorizzazione.
Da qui ne discende che rientra in un intervento di “minore rilevanza” senza che sia necessaria una previa autorizzazione del Genio Civile: il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento di sospensione lavori annullato.
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