Decreto Semplificazioni-bis e Codice dei contratti, Finco su massimo ribasso e subappalto
di Redazione tecnica - 20/06/2021
Siamo ancora all’inizio ma il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) si prevede lungo e acceso da discussioni che riguardano le tante disposizioni eterogenee contenute al suo interno. Argomento principe sul quale si sta catalizzando l’attenzione dei principali protagonisti del mercato è quello che riguarda le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).
PNRR e Codice dei contratti
Non è un mistero, e su questo tutti sono d’accordo, che le attuali regole previste dal Codice dei contratti e da tutte le norme ad esso correlate non consentirebbero il migliore impiego delle risorse stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR). E su questa consapevolezza si stanno basando i piccoli interventi chirurgici sul D.Lgs. n. 50/2016 con misure urgenti, con provvedimenti di modifica immediatamente previsti da decreti legge, e misure a regime da attuare successivamente ad una legge delega.
Finco in audizione alla Camera
Tra i soggetti ascoltati in Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati sul Decreto 77/2021 anche FINCO che ha ribadito la sua massima perplessità su alcune misure che che riguardano in particolare l’eliminazione delle percentuali massime di subappalto anche in caso di lavorazioni super specialistiche e il ribasso massimo tra appalto e subappalto.
“Se si cede nella sostanza al concetto del “Contraente generale” anche in assenza di un vero General Contractor - afferma la Presidente FINCO Carla Tomasi - che distribuisce a suo piacimento i lavori ai subappaltatori con ribassi inaccettabili (visto che anche il tetto al ribasso massimo attualmente previsto al 20% tra il prezzo di aggiudicazione dell’appaltatore e quanto corrisposto al subappaltatore è stato eliminato), selezionandoli non certo su requisiti di qualità quanto di risparmio, si costringono le imprese subappaltatrici, anche quelle superspecialistiche, ad operare al massimo ribasso con un conseguente abbattimento del livello qualitativo delle imprese, strozzate da un mercato selvaggio, ad esclusivo beneficio dell’impresa generale. Non piangiamo poi lacrime di coccodrillo se gli effetti di queste scelte si tradurranno in una scarsa qualità delle opere ed altrettanto scarsa sicurezza”.
I contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL)
Un altro aspetto critico è il richiamo perentorio all’utilizzo di determinati CCNL. FINCO è ovviamente contraria al dumping “contrattuale”, ma è assolutamente favorevole a preservare le specificità tecniche ed operative, e quindi anche contrattuali, delle singole specialità.
“Ma soprattutto - si chiede la Presidente Tomasi - se è vero come è vero che la maggiore criticità dell’appalto nasce dalla stazione appaltante, la soluzione paradossale proposta è superare il problema delegando totalmente l’opera all’impresa appaltatrice?”.
Qualificazione stazioni appaltanti e massimo ribasso
“Se lo Stato non ha la forza di ristrutturare e qualificare le stazioni appaltanti - conclude Carla Tomasi - qualcuno pensa che si possa risolvere il problema affidando gli appalti ad imprese operanti con massimo ribasso, procedure di affidamento che limitano la concorrenza, con subappalto senza regole, a cui si aggiungono tempi di pagamento sempre troppo lunghi ed ora anche una responsabilità solidale in relazione ad un subappalto senza limiti e senza controlli? Con tali presupposti la qualità delle opere, la sicurezza degli operatori, la qualificazione delle imprese stesse sarà destinata ad un inevitabile declino e non è questa la giusta prospettiva per rilanciare la Nazione”.
Un discorso a parte dovrebbe poi essere fatto per i Beni Culturali, il cui settore, a parere FINCO, dovrebbe uscire dal Codice degli Appalti.
Infine il Direttore Generale FINCO Dott. Angelo Artale, ha rilevato la necessità di non continuare a considerare la rappresentanza secondo parametri quali l’appartenenza al CNEL. In base a tale superata impostazione a molte Associazioni e Federazioni sarebbe preclusa ad esempio la possibilità di effettuare l’Interpello Ambientale Collettivo di cui all’art.27 del decreto in questione.
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