Dehors realizzato senza permesso di costruire: inutile provarci, è abusivo

di Redazione tecnica - 03/12/2021

La realizzazione di una veranda o di un dehors in prossimità di un edificio a cui è asservita, utilizzata per ampliare lo spazio di attività commerciale non rappresenta un intervento di edilizia libera, ma si configura come intervento di ristrutturazione edilizia.

Veranda abusiva: la sentenza del TAR

Lo spiega bene la sentenza n. 11967/2021 del Tar Lazio, Sez. Seconda Bis, pronunciata a seguito del ricorso presentato contro l'ingiunzione a rimuovere o a demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati abusivamente e consistenti nell’installazione:

  • di una veranda costuita da “struttura in alluminio coperta a due falde in pvc, lateralmente chiusa con il medesimo materiale, delle dimensioni, nell’insieme, di mt. 5,48 x 5,87 circa, con altezza al colmo di mt 3,06 circa, sostenuta da montanti in alluminio, avente all’interno tavoli, sedie e n. 4 condizionatori a parete”, il tutto a servizio dell’attività di somministrazione svolta nell’immobile posto al piano terra di un edificio;
  • di una tettoia “in alluminio e pvc delle dimensioni di mt 6,10 x 3 circa”, ancorata da un lato al preesistente muro del fabbricato, dall’altro ancorato alla struttura.

Costruzione dehors necessita di titolo edilizio

Il TAR ha confermato che per le opere oggetto dell’ordine di demolizione è necessario un titolo edilizio: come evidenziato e dimostrato dal Comune, le strutture in alluminio e pvc installate dai ricorrenti, per le loro notevoli dimensioni e per le loro caratteristiche di impatto sull’ambiente circostante:

  • non rappresentano un caso di edilizia libera;
  • comportano una visibile alterazione dell’edificio preesistente non affatto ininfluente dal punto di vista edilizio urbanistico;
  • determinano una trasformazione dei luoghi tali da rientrare senza dubbio nella categoria della ristrutturazione edilizia e da richiedere, quindi, per la loro realizzazione il previo rilascio di un titolo edilizio.

Il giudice in particolare sottolinea che nel novero della nozione di ristrutturazione edilizia debbano essere ricondotti tutti quegli interventi edilizi, anche di modeste dimensioni, che modificano il prospetto del fabbricato e comportano la creazione di nuovo volume, anche se pertinenziale, tra i quali ben può essere ricompreso anche quello oggetto del provvedimento impugnato, realizzato dai ricorrenti per ampliare la superficie utile della loro attività (un bar- pasticceria) in modo stabile e permanente, come dimostrato anche dall’apposizione nello spazio ottenuto sotto la struttura di sedie, tavolini e condizionatori.

Il ricorso quindi è stato respinto, confermando che per la realizzazione di una simile struttura, assimilabile a un dehors o a una veranda, va richiesto il permesso di costruire, perché rappresenta un intervento di ristrutturazione edilizia.



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