Demolizione abusi edilizi: quando si attiva la fiscalizzazione?

di Gianluca Oreto - 23/05/2023

Nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali l'attuale normativa edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001, c.d. Testo Unico Edilizia) non lascia altre alternative alla demolizione e ripristino dello stato legittimo.

La sanzione alternativa

Esistono delle casistiche indicate all'interno del T.U. Edilizia in cui è possibile sostituire la demolizione con una sanzione amministrativa. In particolare, il d.P.R. n. 380/2001 in caso di interventi:

  • di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, comma 2);
  • eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma 2);
  • eseguiti in base a permesso annullato (art. 38, commi 1 e 2);

nel caso, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, consente il dirigente o al responsabile dell’ufficio di irrogare una sanzione pecunaria diversa in funzione della tipologia di abuso.

L'ordine di demolizione degli abusi

Cambia qualcosa nei contenuti dell'ordine di demolizione? Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza 5 maggio 2023, n. 4563 che consente di approfondire il tema della "fiscalizzazione dell'abuso edilizio" sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Nel caso di specie viene contestata dinanzi al Consiglio di Stato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso presentato per l'annullamento di una serie di ordinanze di demolizione di opere abusive (consistenti nell’ampliamento di un preesistente fabbricato e nel completamento dell’intervento già sanzionato con la prima ordinanza), in quanto eseguite in assenza di titolo edilizio.

Secondo il ricorrente il TAR avrebbe errato nel ritenere che la fiscalizzazione dell’abuso, contemplata dall’art. 33, comma 2, del T.U. Edilizia, costituisca “una mera eventualità tipica della fase esecutiva dell’ordine demolitorio”, mentre, invece, l’amministrazione, in sede di adozione dell’avversato provvedimento ripristinatorio, avrebbe dovuto, preventivamente, valutare i possibili pregiudizi che la demolizione potrebbe arrecare alla porzione di fabbricato legittimamente edificata.

Valutazione che non sarebbe stata compiuta dall'amministrazione e che i giudici di primo grado non avrebbero rilevato.

Tra le contestazioni viene rilevato:

  1. che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato la reiezione della doglianza con cui era stata dedotta la violazione delle norme che assicurano le garanzie partecipative;
  2. l'errore della sentenza nella parte in cui ha affermato che: “Ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio è, infatti, necessario e sufficiente che ivi siano analiticamente indicati – come nella specie è avvenuto – le opere oggetto di demolizione”, senza che occorra indicare l’area che sarà oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all’ordine di ripristino.

Ordine di demolizione e la sanzione alternativa

In riferimento alla sanzione alternativa, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del giudice di prime cure per cui non occorre che il provvedimento ripristinatorio motivi in ordine all’oggettiva possibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme dell’immobile e all’eventuale fiscalizzazione dell’abuso.

Nel caso di specie, l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, rappresenta un'ipotesi subordinata alla quale si può ricorrere quando emergano difficoltà tecniche in sede di esecuzione della demolizione, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di ripristino.

Avvio del procedimento, garanzia partecipativa e contenuti ordinanza di demolizione

Per consolidata giurisprudenza, inoltre:

  • l’ordine di demolizione non necessita a pena di illegittimità invalidante della previa comunicazione di avvio del procedimento, dato che la natura vincolata del relativo potere non consente all'amministrazione di compiere valutazioni di interesse pubblico in merito alla conservazione del bene;
  • non occorre a pena di illegittimità che nell’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva, sia individuata l'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, ben potendo l’individuazione della stessa avvenire col successivo atto con cui si accerta l'inottemperanza all'ordine impartito.

In definitiva la sentenza ha confermato alcuni dei principi ormai più consolidati quando si parla di demolizione di abusi edilizi.



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