Demolizione e ricostruzione di unità collabenti: occhio alla consistenza
di Redazione tecnica - 03/05/2022
Dal 2020 uno degli interventi edilizi su cui si è discusso maggiormente è quello indicato all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): la ristrutturazione edilizia.
La demolizione e ricostruzione
All'interno della definizione di ristrutturazione edilizia, a seguito del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), sono annoverati anche gli interventi di demolizione e ricostruzione. Tra questi anche quello volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Consistenza sulla quale occorre sempre fare molta attenzione. Ed è quello di cui si parla all'interno della sentenza TAR Campania 7 aprile 2022, n. 879 che entra nel merito di un provvedimento comunale col quale:
- si dichiarava l'improcedibilità di una Segnalazione Certificata di Inizio Lavori (SCIA) riguardante la ricostruzione in sito di un fabbricato agricolo (unità collabente) diruto;
- si diffidava il ricorrente a non intraprendere qualsiasi attività di cantiere.
Piccola particolarità, la SCIA veniva presentata per demolire e ricostruire una unità collabente per la quale si richiedevano i benefici di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero la detrazione fiscale del 110% (superbonus), concessa anche agli interventi di demoricostruzione qualificati come "ristrutturazione edilizia".
L'intervento del TAR
Il TAR, rispondendo in modo semplificato, ha ricordato che il concetto di recupero edilizio, sussumibile nell’alveo della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, presuppone sempre un minimo di preesistenza edificata, costituita dall’insieme di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.
Quindi, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, il manufatto interessato dall’intervento di recupero deve necessariamente poter essere identificato nei connotati essenziali come identità strutturale, anche in relazione alla sua destinazione.
La ristrutturazione edilizia dopo il Decreto Bollette
Ricordiamo che a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette) è nuovamente cambiata la definizione di ristrutturazione edilizia, con specifico riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione.
L'art. 28, comma 5 del Decreto Bollette modifica l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, lettera d) del TUE che diventa:
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria
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