Deroga al minimo soggettivo 2022, scadono i termini per la domanda a Inarcassa
di Redazione tecnica - 31/05/2022
Sono in scadenza i termini per la presentazione a Inarcassa della richiesta di deroga al minimo soggettivo che, come disposto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento Generale Previdenza, permette a chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo, di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa.
Deroga al minimo soggettivo, ancora poche ore per presentare domanda
Come specificato da Inarcassa, il professionista che prevede per il 2022 di conseguire un reddito professionale inferiore a 16.310 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
La deroga prevede che nel corso dell’anno per cui viene richiesta, rimangono garantiti:
- i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti);
- la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero);
- l’opportunità di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Attenzione però: il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti, ossia il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno in corso.
Minimo soggettivo, i requisiti per chiedere la deroga
I professionisti che intendono avvalersi della deroga, devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti a Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La domanda di deroga va presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma Inarcassa Online.
Qualora il professionista si iscriva ad Inarcassa dopo il 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso andrà presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione. La domanda può essere inviata esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.
Inoltre è necessario presentare la dichiarazione reddituale 2022 entro il 31/12/2023, pena revoca automatica della deroga, con conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale Previdenza.
Riduzione anzianità contributiva ed eventuale riscatto
Infine, Inarcassa precisa che la deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata. Ad esempio, a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2021, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per cui l'anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365. [(725/2.280) * 365 gg.]
Gli importi non versati potranno essere integrati e riscattati entro i 5 anni successivi, assicurandosi così l’anzianità previdenziale intera (cd. “Integrazione volontaria”). La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento dell'eventuale conguaglio.
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