Detrazione bonus edilizi ammessa anche se riguarda anni precedenti
di Luciano Ficarelli - 14/06/2024
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 maggio 2024 n. 14889, ha ammesso il recupero di un beneficio fiscale relativo a bonus edilizi nella dichiarazione integrativa in caso di errore di fatto o diritto dovuto per incertezza della norma.
Dichiarazione dei redditi e modifiche
Secondo la Corte, le denunce dei redditi costituiscono di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possono essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, precisando che in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8 bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 13.1.2016, n. 373).
Pertanto, non solo il bonus edilizio può essere recuperato con la presentazione della dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma anche oltre tale termine in sede contenziosa (Cass. sez. V, 28.11.2018, n. 30796).
In particolare, la Corte ha richiamato il principio di diritto, già espresso in precedenti sentenze, secondo cui "in tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa”.
Utilizzo dei bonus edilizi
È su questo aspetto che la sentenza porge una mano a coloro che, in questo coacervo di norme sull’utilizzo dei bonus edilizi che si sono susseguite negli ultimi quattro anni, hanno avuto e stanno avendo incertezze nel portare in detrazione le spese sostenute. Ad oggi, infatti, non è chiaro ancora se il divieto di cessione delle rate residue previsto dal comma 7 dell’art. 4-bis del D.L. 39/2024 si estenda o meno anche a coloro che non hanno portato in detrazione le prime rate. Oppure, l’alternante opzione di “spalmare” in dieci anni il credito sorto per gli interventi “superbonus” che è ammessa per le spese sostenute nel 2022, non ammessa per le spese sostenute nel 2023, obbligatoria per le spese sostenute nel 2024, chissà cosa per le spese che si sosterranno nel 2025, disorienta il contribuente. Anche il recente rifiuto di Poste Italiane di concludere l’iter per l’acquisto delle rate residue rientra tra le motivazioni lecite di incertezza della norma che ha cambiato le carte in tavola in pochi giorni disorientando i contribuenti che avevano confidato sull’acquisto del credito da parte dell’Ente. Non ultima, l’incertezza che si verifica sugli interventi di riduzione del rischio sismico che, in vigenza dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (superbonus), seguono le aliquote di detrazione e la rateazione per esso previste e non quelle del sismabonus ordinario di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013.
Questi esempi di obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, sicuramente non unici nell’immenso panorama delle norme che tentano di dare ordine ai bonus edilizi e al loro utilizzo in detrazione diretta o alla loro cessione a terzi, possono, dunque, essere motivo per presentare dichiarazioni integrative qualora ci siano delle spese da recuperare non portate in detrazione nella dichiarazione originaria.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
www.professionistiintegrati.net
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
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