Detrazione Superbonus in dichiarazione: il visto di conformità

di Redazione tecnica - 04/02/2022

Con il decreto legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode), abrogato poi dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022),  è stato introdotto l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute per gli interventi previsti al comma 2 dell’art. 121 del D.L. N. 34/2020 (Decreto Rilancio). In altre parole, ha imposto il visto di conformità per tutte le spese legate a Bonus Casa, Ecobonus, SuperbonusSismabonus.

Detrazione diretta spese Superbonus: serve il visto di conformità?

In particolare, secondo quanto disposto dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del Decreto Rilancio, il contribuente che intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista dal comma 1, deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (articolo 119, comma 11, del medesimo decreto).

Il visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Detrazione diretta e visto di conformità

Dato che il comma 1-ter fa riferimento al comma 1 dell’art. 121, che riguarda lo sconto in fattura e la cessione del credito, cosa succede nel caso in cui si decida di chiedere la detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi e non tramite la cessione del credito d’imposta?

Sul punto, Fisco Oggi ha chiarito che l’obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenti quest’ultima:

  • direttamente all’Agenzia delle Entrate (attraverso il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche)
  • tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).


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