Detrazioni fiscali 2023: 3 possibilità per sostituire la caldaia
di Redazione tecnica - 19/06/2023
Quando si pensa di intervenire su un'immobile è ormai indispensabile verificare a monte le possibilità offerte dalla normativa fiscale per provare ad abbattere i costi. Complice l'aumento dei costi energetici e i tanti bonus edilizi, tra gli interventi più gettonati dai proprietari di casa vi sono la sostituzione degli infissi e dell'impianto di climatizzazione.
La sostituzione dell'impianto di climatizzazione
Per quanto riguarda la sostituzione dell'impianto di climatizzazione sono almeno 3 le possibilità fiscali da prendere in considerazione:
- il bonus casa previsto per le ristrutturazioni edilizie;
- l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica;
- il superbonus 90%.
Da ricordare che dal 17 febbraio 2023 per queste agevolazioni fiscali non è più possibile avvalersi di alcun meccanismo alternativo (sconto in fattura o cessione del credito). Il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, ha bloccato il meccanismo di cessione dei cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e abrogato le precedenti modalità alternative alla detrazione diretta che erano previste all'interno degli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013.
Per tutti gli interventi e/o contratti a partire dal 17 febbraio 2023, dunque, l'unica possibilità di utilizzo di queste agevolazioni è il loro inserimento in dichiarazione dei redditi.
Bonus casa
Per quanto riguarda gli interventi sulle singole unità abitative, l'art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013 consente l'utilizzo delle seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Per l'utilizzo di questa agevolazione occorre ricordare un aspetto fondamentale. L'art. 16 del D.L. n. 63/2013 fa riferimento all'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) che consente l'utilizzo di questo bonus per intervenire sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, a patto che l'intervento si configuri come:
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001);
- restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001).
La guida all'utilizzo del bonus casa dell'Agenzia delle Entrate riporta (a titolo esemplificativo) i seguenti esempi di intervento:
- Manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell’area privata;
- costruzione di scale interne.
- Restauro e risanamento conservativo:
- interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
- Ristrutturazione edilizia:
- demolizione e ricostruzione (occhio ai requisiti indicati all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001);
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Oltre ai suddetti interventi, accedono al bonus casa anche quelli effettuati per il conseguimento di risparmi energetici.
Tra gli interventi sulle singole unità abitative che accedono al bonus casa, l'Agenzia delle Entrate inserisce:
- la sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia;
- la sostituzione dei caloriferi e condizionatori con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico), compresa l'installazione di macchinari esterni;
- gli interventi sull'impianto di riscaldamento autonomo interno
(purché conforme al Dm n. 37/2008 - ex legge n. 46/90):
- nuovo impianto, senza opere edilizie;
- nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione;
- le riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni.
L'ecobonus
Nel caso si voglia sostituire l'impianto di riscaldamento della propria abitazione, un'altra possibilità è offerta dalla detrazioni fiscali previste per il risparmio energetico. La normativa cui occorre fare riferimento è desumibile:
- all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006;
- all'art. 14 del Decreto Legge n. 63/2023.
Entrando nel dettaglio, è prevista una detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per:
- l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare di questa detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Nel caso di utilizzo dell'ecobonus occorre ricordare tutti gli adempimenti previsti:
Il Superbonus 90%
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali previste all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il cosiddetto superbonus, occorre fare delle considerazioni a parte.
Il Superbonus è, infatti, utilizzabile nel 2023 ma per poterlo utilizzare su una singola unità immobiliare è necessario:
- che siano realizzati gli interventi trainanti sulle parti comuni di un edificio plurifamiliare;
- oppure che si tratti di un edificio unifamiliare o di una unità immobiliare con accesso autonomo e funzionalmente indipendente.
Nel caso si voglia utilizzare come unifamiliare o u.i. autonoma, è necessario che l'intervento sia avviato a partire dall'1 gennaio 2023 e possono essere detratte al 90% le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. È altresì necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- contribuente titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- contribuente con reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.
La circolare n. 13/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che il contribuente dovrà:
- aver presentato la CILAS con protocollo a partire dall'1 gennaio 2023;
- oppure aver presentato la CILAS con data antecedente all'1 gennaio 2023 ma con attestazione resa dal direttore dei lavori che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023.
Anche nel caso del superbonus occorre verificare tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Requisiti tecnici e dal Decreto Asseverazioni.
Nel caso di superbonus si hanno a disposizione i seguenti massimali di spesa:
- euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro.
La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Bonifico parlante
Un adempimento che accomuna tutti i bonus edilizi è la modalità di pagamento. Tutte le spese, infatti, devono essere pagate mediante bonifico parlante dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora la non completa compilazione del bonifico pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, perché mancano dei dati necessari per farlo, per non perdere il diritto all’agevolazione occorre ripetere il pagamento mediante un nuovo bonifico bancario o postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti.
La mancata indicazione nel bonifico del numero di fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta.
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