Detrazioni fiscali: cosa cambia dal 2025

di Redazione tecnica - 11/01/2025

Con il comma 10 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025, viene introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – d.P.R. n. 917/1986) il nuovo articolo 16-ter, finalizzato a razionalizzare il sistema delle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito superiore ai 75mila euro, soglia oltre la quale le detrazioni spettanti sono soggette a un computo basato sull'importo del reddito e sulla composizione del nucleo familiare.

La norma, che si inserisce nel quadro delle misure previste dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, punta a ottimizzare l'impatto redistributivo del sistema fiscale e favorire il raggiungimento degli obiettivi di aggiustamento di bilancio richiesti dal Regolamento (UE) 2024/1263.

Importo detrazioni fiscali: le novità in legge di Bilancio

Il nuovo articolo 16-ter del TUIR prevede quindi un meccanismo di riordino delle detrazioni fiscali basato su due parametri fondamentali:

  1. reddito complessivo del contribuente;
  2. composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di figli e/o persone con disabilità.

Caratteristica fondamentale è la progressività del sistema, con una diminuzione del valore della detraibilità all’aumentare del reddito, e una maggiore tutela per le famiglie con figli o membri in condizioni di fragilità, come previsto dall’art. 12, comma 2 della stessa legge.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova norma.

Detrazioni fiscali: cosa prevede il nuovo sistema

Secondo quanto previsto al comma 1, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi fino a un limite massimo calcolato moltiplicando un importo base, definito al comma 2, per un coefficiente variabile, stabilito al comma 3, in base alla composizione del nucleo familiare.

Con questo criterio si introduce di fatto una soglia massima personalizzata sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare, riducendo le detrazioni in presenza di redditi più alti e sostenendo maggiormente i nuclei con figli o con soggetti fragili.

Il comma 2 stabilisce l’importo base per le detrazioni ed è pari a:

  • a) 14.000 euro per redditi superiori a 75.000 e fino a 100.000 euro;
  • b) 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.

Il comma 3 definisce i coefficienti moltiplicatori, basati sulla composizione del nucleo familiare. Il coefficiente è pari a:

  • a) 0,50 per nuclei senza figli a carico;
  • b) 0,70 per nuclei con un figlio;
  • c) 0,85 per nuclei con due figli;
  • d) 1,00 per nuclei con più di due figli o con almeno un figlio disabile.

Spese escluse dal calcolo

Al comma 4 vengono riportate le spese che non rientrano nel computo dei limiti complessivi, ovvero:

  • a) le spese sanitarie detraibili;
  • b) le somme investite nelle start up innovative;
  • c) le somme investite nelle PMI innovative.

Infine, il comma 6 specifica che il reddito complessivo utilizzato per il calcolo esclude il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Detrazioni ripartite in più annualità

Per il computo complessivo degli oneri e delle spese la cui detrazione è ripartita in più anni (ad esempio le spese per interventi di ristrutturazione, elencati all’art. 16-bis del TUIR), il comma 5 dispone che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Rimangono esclusi comunque dal computo:

  • gli interessi passivi su prestiti e mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
  • i premi assicurativi di contratti stipulati entro la stessa data;
  • le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis, sostenute fino al 31 dicembre 2024.


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