Detrazioni fiscali edilizia: è possibile la cessione del credito per le rate residue?
di Redazione tecnica - 06/04/2021
L’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha esteso lo sconto in fattura e la cessione del credito a tutte le principali detrazioni fiscali previste per il settore edile: superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa, bonus facciate, ecosismabonus, bonus fotovoltaico, bonus colonnine di ricarica.
Sconto in fattura e cessione del credito nel Decreto Rilancio
Mentre per il superbonus le due opzioni alternative possono essere fruite sulle spese sostenute per gli anni 2020, 2021 e 2022, per tutte le altre detrazioni fiscali sarà possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito limitatamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Dettaglio non di poco conto.
Ed è proprio su questo dettaglio che si basa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate alla domanda: “Nel 2019 ho sostenuto spese per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Nel modello 730/2020 ho inserito in detrazione la prima delle 10 rate previste. A seguito delle variazioni intervenute con i vari decreti che si sono succeduti, posso cedere alla banca o alle Poste le rate residue?”.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, non ha escluso la possibilità di procedere con una cessione parziale del credito fiscale. Come chiarito nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 l’opzione di cessione del credito può essere esercitata anche per le rate residue di detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.
Occhio all'anno in cui sono sostenute le spese
Rispondendo, invece, alla domanda dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente perché nel caso di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, la norma prevede che la cessione del credito può essere effettuata solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021. Nel caso di specie, le spese sono state sostenute nel 2019.
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