Detrazioni per lavori straordinari e immobile in eredità: cosa succede alle quote residue?
di Redazione tecnica - 23/12/2022
Nel caso si erediti un immobile sul quale si stanno fruendo di detrazioni legate a lavori straordinari, a chi spettano le quote residue? Ed eventualmente spettano anche nel caso in cui l'unità venga parzialmente o temporaneamente locata? Si tratta di alcuni dubbi abbastanza frequenti tra i contribuenti e che l'Ageniza delle Entrate ha chiarito con la risposta n. 594/2022.
Quote di detrazione residue su immobile ereditato: cosa succede in caso di locazione?
Nel caso in esame, il Fisco ha preliminarmente indicato che l'istante che ha formulato la richiesta non ha specificato se i lavori effettuati siano riconducibili:
- a interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, a fronte dei quali spetta la detrazione attualmente disciplinata dall'articolo 16 del D.L. n. 63/2013;
- a interventi rientranti tra quelli richiamati nell'articolo 14 dello stesso D.L. n. 63/2013.
Nel primo caso, il secondo periodo del comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR stabilisce che «In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Analoga disposizione è prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dal D.L. n. 63/2013, ed è contenuta nell'articolo 9, comma 1, del DM 6 agosto 2020, ai sensi del quale «In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Detrazioni per lavori straordinari su immobile ereditato e locato: la risposta del Fisco
Sul punto, il Fisco ha richiamato la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E, nella quale è stato chiarito che la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolabili prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione comporta il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.
Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno; in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.
Se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre, tanto più che la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento. Ciò significa che, qualora l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità; la condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
Stesse conclusioni anche quando oggetto di locazione sia solo una parte dell'immobile. In base alla normativa e alla prassi sopra richiamata, ai fini del trasferimento delle quote di detrazione in capo all'erede, la «detenzione materiale e diretta» richiesta dalla norma deve sussistere per tutto il periodo di imposta e con riferimento all'intero immobile.
Ne consegue quindi che l'Istante non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
© Riproduzione riservata
- Tag: