Detrazioni Superbonus 110%: il Fisco sulla ripartizione in 10 anni
di Redazione tecnica - 10/12/2024
Nel caso di spese Superbonus sostenute nel 2022, è possibile usufruire delle detrazioni in dieci anni, piuttosto che in quattro, per una parte di esse?
Detrazioni Superbonus: il Fisco sulla ripartizione delle quote
A chiederlo all'Agenzia delle Entrate è una contribuente, proprietaria di un edificio unifamiliare, che ha sostenuto nel 2022 spese per interventi di risparmio energetico compresi nell’elenco dei "trainanti" e "trainati" ammessi al c.d. Superbonus di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), senza inserirle nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno di imposta.
Da qui la richiesta se possa usufruire:
- della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali prevista dal comma 8-quinquies dell'art. 119 del Decreto Rilancio per le spese relative alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- della detrazione in quattro anni ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 119 per l'intervento di isolamento termico delle superfici opache.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nella risposta del 9 dicembre 2024, n. 252, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ribadito che l'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 disciplina il c.d. Superbonus, che consente detrazioni fino al 110% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico su immobili residenziali.
Per le spese del 2022, la normativa originaria prevedeva una ripartizione delle detrazioni in quattro quote annuali di pari importo.
Con il D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni) è stato introdotto il comma 8-quinquies, che consente ai contribuenti di optare per una ripartizione decennale delle detrazioni.
Nello specifico, la norma prevede che “la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.
Si tratta di una disposizione che, come chiarito con la Circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E, ha voluto agevolare la fruizione della detrazione per quei soggetti che rischiavano di trovarsi in una situazione di "incapienza fiscale", ovvero un’imposta lorda inferiore alla detrazione spettante.
Detrazione in 4 o in 10 anni: come esercitare le opzioni
L'opzione deve essere esercitata:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
- a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
Nel caso esaminato, il contribuente aveva sostenuto spese per interventi trainanti (isolamento termico) e trainati (sostituzione impianti di climatizzazione, infissi e installazione di un impianto fotovoltaico) nel 2022, senza dichiararle nella propria dichiarazione dei redditi per quell’anno.
L’Agenzia conferma che quindi che è possibile optare per modalità di ripartizione differenti per le spese sostenute nello stesso anno, a patto che le relative detrazioni non siano state indicate nella dichiarazione dei redditi ordinaria:
- presentando un Modello Redditi integrativo per dichiarare la ripartizione in quattro anni delle spese per l’isolamento termico;
- optando per la ripartizione decennale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 per le altre spese sostenute.
Tale opzione è irrevocabile e deve essere esercitata esplicitamente nella dichiarazione dei redditi.
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