Digitalizzazione appalti: deroga sulla certificazione delle piattaforme
di Redazione tecnica - 12/04/2024
Sebbene ANAC continui a dichiarare che la digitalizzazione degli appalti pubblici opera ormai a pieno regime, di fatto alcune deroghe concesse a partire dal 1° gennaio 2024 sembrano confermare il contrario, e anche un emendamento appena proposto durante i lavori per la conversione in legge del nuovo Decreto PNRR non è esattamente spia di massima serenità nel lavoro delle Amministrazioni.
Piattaforme certificate: in arrivo una deroga per i gestori?
“Spulciando” tra le proposte di modifiche al Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19, si rinviene infatti un emendamento del Governo all’art. 12 (rubricato “Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi”), che richiede l’inserimento del seguente comma 16-bis:
“In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
Si richiede così una deroga di particolare rilevanza e neanche tanto breve - quasi 2 anni - sul sistema di digitalizzazione degli appalti, che costituisce uno dei pilastri della riforma dei Contratti Pubblici, che mostra le difficoltà delle Stazioni appaltanti nell’inidizione delle gare, considerato che ad oggi le piattaforme digitali certificate da AgID sono soltanto 24.
Piattaforme digitali certificate: i requisiti
Questi i parametri che, ai sensi dell’art. 22 comma 2, del Codice dei Contratti, le piattaforme devono rispettare:
- a) redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- e) presentazione delle offerte;
- f) apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.
Se la modifica dovesse essere approvata, AgID potrà fino a fine 2025 rilasciare la dichiarazione di conformità della piattaforma in base a un’autodichiarazione del gestore, senza per altro che questo debba produrre la Dichiarazione di conformità attualmente prevista dalla normativa rilasciata da un ente terzo e da inviare all’Agenzia nel corso dei 15 mesi di validità della certificazione.
Con buona pace delle Linee Guida e delle regole tecniche predisposte, portando di nuovo un passo indietro le Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni nell'adozione di un modello di gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici di matrice sempre più europea.
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