Direttiva Efficienza Energetica: in Gazzetta la nuova raccomandazione UE
di Redazione tecnica - 03/09/2024
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 agosto 2024 la Raccomandazione (UE) 2024/2143 della Commissione, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 3 della Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (Energy Efficiency Directive, c.d. “EED”), in relazione al principio «l’efficienza energetica al primo posto».
Direttiva EED: nuova raccomandazione UE sull'efficienza energetica
Il documento indica agli Stati membri come interpretare, in sede di recepimento nell’ordinamento nazionale, l’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791, che impone agli Stati membri di provvedere affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti sia nei sistemi energetici che nei settori non energetici.
Secondo quanto disposto dall’art. 3 è anche necessario:
- introdurre dei meccanismi di monitoraggio;
- promuovere metodologie di analisi costi-benefici;
- rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’attuazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto».
Come riporta la Raccomandazione, le soluzioni di efficienza energetica non dovrebbero limitarsi al risparmio di energia nell’uso finale, ma dovrebbero coprire anche le risorse sul lato della domanda (gestione della domanda, stoccaggio dell’energia, soluzioni intelligenti) e la conversione, trasmissione e distribuzione dell’energia.
Ne deriva che, nel recepire la direttiva (UE) 2023/1791, gli Stati membri saranno chiamati a integrare il principio nei loro processi decisionali e di autorizzazione e ad applicarlo in tutte le decisioni future strategiche, di pianificazione e relative ai grandi investimenti.
Soluzioni di efficienza energetica: possibili definizioni
Nella Raccomandazione si spiega che per «soluzioni di efficienza energetica» si potrebbero intendere le tecnologie, i processi e le pratiche che riducono o modificano nel tempo la quantità di energia necessaria per offrire lo stesso livello di prestazioni, servizi o beni e che potrebbero consistere in:
- risparmi energetici nell’uso finale, ad esempio ottenibili con l’isolamento e altre migliorie degli edifici che riducono il consumo di energia, il trasferimento modale, i veicoli a basso consumo di carburante, gli apparecchi e i dispositivi a basso consumo di energia, i sistemi motorizzati efficienti e il recupero di calore;
- risorse sul lato della domanda e flessibilità del sistema, che potrebbero consistere in elementi quali la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia (incluse le batterie e l’accumulo termico) e soluzioni intelligenti (ad esempio contatori e termostati intelligenti);
- conversione, trasmissione e distribuzione efficienti dell’energia, grazie a interventi mirati a, per esempio, ridurre le perdite di rete, diffondere le reti intelligenti e rendere efficienti il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
Il principio dell'efficienza energetica al primo posto nel settore pubblico, nei settori regolamentati e in altri settori
Inoltre, il provvedimento specifica che l’applicazione pratica del principio dipende dal contesto decisionale e dai soggetti coinvolti. In particolare, i responsabili politici (ministeri e autorità di vigilanza a tutti i livelli di governo) dovrebbero tenere conto delle varie responsabilità fondamentali che l’attuazione del principio comporta, e quindi:
- riesaminare le politiche esistenti e pianificate per determinare se sono coerenti con il principio, vale a dire se gli incentivi o le normative creano condizioni di parità per le soluzioni di efficienza energetica e le infrastrutture tradizionali di approvvigionamento energetico;
- sviluppare una regolamentazione del mercato dell’energia che sia inclusiva dal punto di vista tecnologico, ossia che valorizzi i benefici apportati dall’efficienza energetica e dalla flessibilità;
- tenere conto dell’attuazione del principio in sede di qualsiasi investimento pubblico (compresi gli investimenti nelle reti) e di sostegno/finanziamento pubblico fornito agli operatori del mercato. Se l’investimento è di valore superiore a 100 milioni di EUR o a 175 milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, gli Stati membri sono tenuti a garantire che siano valutate soluzioni di efficienza energetica, anche prima di concedere un eventuale sostegno pubblico;
- pianificare le politiche energetiche in modo da tenere pienamente conto delle soluzioni di efficienza energetica.
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