Direttiva Green: le indicazioni su sicurezza antincendio e infrastrutture di ricarica

di Redazione tecnica - 13/05/2024

Dall’entrata in vigore della Direttiva UE n. 2024/1275, c.d. "Direttiva Green" (EPBD - Energy Performance of Buisling Directive ), prevista per il prossimo 29 maggio, gli Stati membri avranno due anni per adottare le strategie finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo energetico.

Strategie che dovranno portare all’identificazione di azioni per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, investendo anche aspetti legati alla sicurezza antincendio e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Direttiva Green: norme antincendio adeguate alle strategie di riqualificazione

Basti pensare che, per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, la direttiva introduce indicazioni sull'installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica, con la conseguenza che si modificheranno i rischi da affrontare ai fini della sicurezza antincendio.

Non a caso ci sono chiari richiami al riguardo negli artt. 7 e 8 della Direttiva, sulle prestazioni energetiche di edifici esistenti e su quelli di nuova costruzione – così come nell'art. 14, che al comma 10 dispone che entro il 31 dicembre 2025 la Commissione europea pubblicherà orientamenti per la sicurezza antincendio dei parcheggi.

Infrastrutture per la mobilità sostenibile: le indicazioni della Direttiva 

Lo stesso articolo 14 fornisce importanti indicazioni per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Nello specifico, verrà incoraggiata l’installazione di punti di ricarica di autovetture elettriche e posti bici. A tal proposito, gli Stati membri dovranno provvedere:

  • negli edifici residenziali di nuova costruzione con più di cinque posti auto e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di cinque posti auto:
    • a) all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto;
    • b) all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L;
    • c) a posti bici che rappresentino almeno il 15% della media o il 10% della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.
  • per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, entro il 1° gennaio 2027:
    • a) all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 10 posti auto o di canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per almeno il 50% dei posti auto per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per veicoli elettrici;
    • b) alla fornitura di posti bici che rappresentino almeno il 15% della media o il 10% della capacità totale di utenza dell’edificio e con lo spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.
  • per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di tre posti auto:
    • a) all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L;
    • b) all’installazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale.
  • infine, per gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto, è prevista l’installazione di almeno un punto di ricarica.


© Riproduzione riservata