Distanze legali dal confine: inderogabili anche per le tettoie

di Redazione tecnica - 24/11/2023

Le distanze legali dal confine valgono anche per le tettoie, tanto più quando esse configurano una nuova costuzione. Lo ribadisce il TAR Sicilia, con la sentenza del 3 ottobre 2023, n. 2826, con la quale ha respinto il ricorso presentato contro il diniego di CILA in sanatoria e della richiesta di ripristino dei luoghi che un’Amministrazione comunale aveva comunicato per  tre tettoie, realizzate in violazione delle distanze dal confine.

Violazione distanze dal confine: le indicazioni sulle tettoie

Secondo i ricorrenti, i manufatti oggetto della Cila in sanatoria, contrariamente a quanto stabilito dal Comune, non sarebbero stati soggetti al rispetto delle distanze minime dal confine stabilite dalle NTA, in quanto tettoie aventi finalità meramente ornamentali, come tali non idonee a generare ulteriori volumi urbanistici e non soggette a previo titolo abilitativo.

Di diverso avviso il TAR: i manufatti risultavano chiusi da tutti e quattro i lati, sfruttando in parte i muri esistenti. L’effetto finale, in sostanza, consisteva nella realizzazione di ulteriori vani-deposito che occupavano e colmavano, quasi interamente, l’area intercorrente tra il muro di confine esterno e i prospetti dei manufatti regolarizzati (eliminando la preesistente distanza tra questi ultimi).

Anche l'ampliamento volumetrico è nuova costruzione

Tali ampliamenti dei manufatti esistenti, pertanto, sono stati correttamente intesi dall’Amministrazione alla stregua di “nuove costruzioni”, in quanto tali soggette all’obbligo di arretramento dal confine di almeno 5 metri, come prescritto dalle NTA.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che per nuova costruzione, ai fini del regime distanziale applicabile, deve, infatti, intendersi non solo la realizzazione, per la prima volta, di un edificio del tutto nuovo, ma anche quelle modifiche planivolumetriche che eccedono rispetto alla sagoma d'ingombro preesistente, andando ad incidere, modificandoli, sugli spazi vuoti tra i fabbricati esistenti, indipendentemente dal fatto che tali modificazioni implichino o meno la realizzazione di una maggiore cubatura. In quanto "costruzione nuova", dette modifiche planivolumetriche sono soggette alla disciplina sui distacchi da osservarsi, in quel momento vigente.

Anche la tettoia è nuova costruzione

Invero, come ha precisato la Corte di Cassazione, in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 873 c.c., "costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso".

Del resto che la tettoia in questione fosse da considerare una costruzione ai fini della distanza dal confine, è dimostrato dal fatto che ha i caratteri della stabilità, consistenza e immobilizzazione al suolo, pertanto la costruzione di pareti è irrilevante ai fini dell'osservanza della distanza.

Inoltre il principio della non derogabilità, ale vieppiù con riferimento alle distanze imposte dagli strumenti urbanistici locali le quali sono finalizzate, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali e pubblici in materia urbanistica.

Non conduce ad una diversa conclusione l’argomento per cui le opere in questione non erano soggette al regime del previo titolo edilizio in quanto rientranti nelle previsioni di cui all’art. 20, l.r. n. 4/2003, ovvero “opere interne”. Tale qualificazione incide sul regime abilitativo (ossia, sulla necessità o meno di un previo titolo edilizio) e non legittima alcuna deroga alle prescrizioni poste dagli strumenti urbanistici. Anche le opere interne di cui all’art. 20, l.r. n. 4/2003, sebbene non soggette a previo titolo edilizio, soggiacciono al necessario rispettodelle distanze legali.

I ricorrenti invocano l’acquisizione, per usucapione, del diritto a mantenere il manufatto realizzato ad una distanza inferiore a quella legale. Nemmeno questa argomentazione può essere condivisa. L’usucapione, spiega il TAR, costituisce semplicemente «un modo di acquisto della proprietà di beni (o di diritti reali su beni), e non di loro peculiari qualità giuridiche. Non si può dunque, come invece i ricorrenti vorrebbero, usucapire in virtù del mero decorso del tempo (anche se ventennale, così come del caso di specie) il "diritto reale di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova": anche perché ciò significherebbe caducare quelle norme imperative di diritto pubblico che regolano i poteri repressivi delle Autorità amministrative competenti a vigilare sul corretto svolgimento dell'attività edilizia, con buona pace degli insegnamenti di una più recente e persuasiva giurisprudenza secondo la quale "l'ordinamento tutela l'affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem”.

No alla sanzione pecuniaria

Quanto, invece, all’applicazione dell’art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ovvero alla fiscalizzazione dell'abuso, ricorda il TAR che «l'applicabilità della sanzione pecuniaria in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio. Inoltre, l'applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico. […] In sintesi, la verifica ex art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 va compiuta, su segnalazione della parte privata, durante la fase esecutiva e non dall’Amministrazione procedente all'atto dell'adozione del provvedimento sanzionatorio».

CILA in sanatoria ed efficacia dell'ordine di demolizione

Infine, spiega il TAR, non sono condivisibili le argomentazioni del ricorrente laddove sostiene che il deposito della Cila in sanatoria ha comportato l’inefficacia della pregressa ordinanza di demolizione in quanto, in caso di diniego opposto sulla Cila, l’amministrazione sarebbe tenuta a riavviare il procedimento repressivo e ad adottare un nuovo provvedimento. Invero, secondo un costante indirizzo ermeneutico, la "presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria".

 



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