DL Cultura: Stop al parere vincolante delle Soprintendenze?
di Gianluca Oreto - 30/01/2025
“Più semplificazione e meno burocrazia, seguendo la linea del Salva-Casa: nel Dl Cultura, la Lega vuole inserire una norma per chiarire i compiti delle Soprintendenze. L’obiettivo è liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai Comuni l’ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche, perché il parere delle Soprintendenze non sarebbe più vincolante. Avanti con questa proposta di buonsenso”.
Salvini: Stop al parere vincolante delle Soprintendenze
Queste le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, affidate ad un post Facebook in cui ha anticipato l’idea della Lega di eliminare il parere vincolante della Soprintendenza mantenendolo solo in casi residui.
Dal post su Facebook ad un emendamento alla Camera il passo è breve. È stato, infatti, avviato alla Camera dei Deputati il percorso di conversione in legge del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201 recante “Misure urgenti in materia di cultura”. Un percorso che procede già spedito con la presentazione di ben 275 proposte di emendamento, molte delle quali già ritenute “inammissibili”.
Inammissibile era l’emendamento 7.26 presentato dai deputati della Lega Gianangelo Bof, Salvatore Marcello Di Mattina, Rossano Sasso, Giorgia Latini, Simona Loizzo, Giovanna Miele e Gianpiero Zinzi, poi riammesso dopo la discussione in Commissione.
L’emendamento al Ddl Cultura
L’emendamento in questione prevede una modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. In particolare sono state previste le seguenti modifiche:
- art. 143 (Piano paesaggistico), al comma 3 le parole: «è vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligatorio ma non vincolante» - il comma diventerebbe il seguente: “Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è obbligatorio ma non vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5”.
- art. 146 (Autorizzazione), al comma 5, primo periodo, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante» - il primo periodo del comma diventerebbe il seguente “Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere obbligatorio non vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5”;
- art. 152 (Interventi soggetti a particolari prescrizioni), al comma 1, primo periodo, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante» - il primo periodo del comma diventerebbe il seguente “Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere obbligatorio non vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo”;
- art. 153 (Cartelli pubblicitari), al comma 1, primo periodo, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante» - il primo periodo del comma diventerebbe il seguente “Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere obbligatorio non vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente”;
- art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati), al comma 1, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante» - il comma diventerebbe il seguente “Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere obbligatorio non vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme”;
- art. 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria), al comma 5, secondo periodo, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante» - il secondo periodo del comma 5 diventerebbe il seguente: “L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere obbligatorio non vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”;
- art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa), al comma 1-quater, secondo periodo, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante» - il secondo periodo del comma 1-quater diventerebbe il seguente: “L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere obbligatorio non vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”.
È chiaro che si tratta ancora di proposte di emendamento in sede referente. La strada è ancora lunga anche se la conversione in legge del DL Cultura dovrà arrivare entro il prossimo 25 febbraio. Intanto, come spesso accade dopo notizie come questa, si sono già formati due schieramenti contrapposti di chi è favorevole e chi invece no.
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