Durc irregolare? L'esclusione dalla gara è legittima
di Redazione tecnica - 02/10/2022
La falsa attestazione di regolarità contributiva può costare caro. E non soltanto l'esclusione da una gara, perché a essa si vanno ad aggiungere anche l'interdizione da altre gare e l'annotazione al casellario informatico da parte di ANAC.
DURC irregolare e partecipazione a gare d'appalto: la sentenza del TAR
Ne è testimonianza il caso affrontato dal TAR Lazio con la sentenza n. 11201/2022, con la quale ha respinto il ricorso di un operatore che chiedeva l’annullamento del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che aveva disposto appunto la sanzione interdittiva per 15 giorni dalle gare e l’annotazione nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici.
La sanzione è stata decisa a seguito della segnalazione della Stazione Appaltante che, quando ha richiesto il DURC per la verifica dell’autodichiarazione di regolarità contributiva, ha scoperto che l'operatore non aveva versato contributi INPS per un importo pari a oltre 37mila euro. Da qui l’avvio del procedimento ANAC e la segnalazione per il reato di false attestazioni.
Verifica requisiti operatore ed esclusione da gara
Nel valutare il caso, il TAR ha ribadito che il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica è richiesto, non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, ma per tutto l’arco temporale in cui si articola il procedimento di gara proprio per non alterare la par condicio tra i concorrenti.
Il ricorrente non era in regola con il DURC già al momento di partecipare alla gara, quando invece è onere dell’operatore chiedere di partecipare verificando, con diligenza e competenza, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla stazione appaltante, la cui mancanza deve essere, quindi, imputata, a titolo di colpa, allo stesso partecipante.
Il fatto che la società abbia partecipato alla gara nonostante il DURC non fosse in regola con i previsti versamenti previdenziali, costituisce, di per sé, motivo per l’annotazione della società nel previsto casellario e per l’adozione della conseguente sanzione.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando sia l'esclusione dalla gara che i provvedimenti disciplinari disposti da ANAC.
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