Durc negativo e regolarizzazione postuma: interviene il TAR
di Redazione tecnica - 12/12/2023
La mancanza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare vincola l’amministrazione appaltante a escludere dalla gara l’impresa interessata, senza che residui una facoltà di apprezzamento dell’amministrazione stessa in ordine alla gravità dell’inadempienza contributiva e alla definitività dell’accertamento previdenziale.
Durc negativo: nuova sentenza del TAR
Lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con la sentenza 6 dicembre 2023, n. 977 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l'annullamento della nota della stazione appaltante mediante la quale non ha reso efficace l'aggiudicazione e non ha stipulato il contratto, a seguito di una procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (il "vecchio" Codice dei contratti pubblici).
In particolare, dopo l'aggiudicazione provvisoria all'unica società che aveva presentato un'offerta, nelle more della verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali dell’offerente, l’amministrazione aveva disposto l’esecuzione immediata del servizio di ristorazione oggetto della gara in considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico.
Successivamente l'amministrazione, dopo aver accertato una posizione di non regolarità contributiva nei confronti dell’INPS per l’importo di 154.363,10, come risultante dal documento unico di regolarità contributiva acquisito d’ufficio, nonché dopo aver ricevuto informalmente segnalazioni - da parte dei dipendenti della società impiegati nell’appalto in questione - di mancata corresponsione delle retribuzioni loro dovute, in considerazione dell’assenza di altre offerte, ha concesso alla società, ai sensi dell’art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, un termine di 15 giorni per regolarizzare la posizione contributiva e per saldare le retribuzioni dovute ai lavoratori utilizzati nell’appalto.
Entro il termine di 15 giorni l'amministrazione ha comunicato:
- di aver acquisito d’ufficio un nuovo documento unico di regolarità contributiva che accertava la posizione regolare della società nei confronti dell’INPS;
- di non aver ricevuto prova del pieno pagamento delle retribuzioni.
In ragione di tale morosità l’amministrazione ha comunicato di ritenere inopportuno procedere all’aggiudicazione definitiva e alla conseguente stipula del contratto e di provvedere a trattenere, da quanto spettante alla società in ragione dei servizi resi, gli importi corrispondenti all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai lavoratori interessati, ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 50/2016.
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