Ecobonus: l’Agenzia delle Entrate sul calcolo dei limiti di spesa
di Redazione tecnica - 23/02/2024
Tra tutti i bonus edilizi ancora utilizzabili nel 2024, ecobonus è probabilmente quello che presenta le maggiori complessità perché generato da un incastro di norme che trae le sue origini dalla Legge finanziaria 2007 (la legge n. 296/2006).
Ecobonus: nuova risposta del Fisco
A chiarire l’utilizzo di questa detrazione fiscale ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che con la risposta n. 51 del 22 febbraio 2024 è entrata nel dettaglio degli interventi agevolabili, delle aliquote e limiti di spesa.
La risposta arriva in seguito ad una richiesta di interpello formulata da una società che chiede di sapere come calcolare il limite di detrazione ammissibile per la tipologia di intervento di riqualificazione energetica (ecobonus) per gli interventi realizzati in due gallerie commerciali composte da più unità immobiliari, tutte riscaldate.
In particolare, gli interventi consistono:
- nella realizzazione di un impianto centralizzato al servizio delle unità immobiliari che compongono una delle due gallerie (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006) e il rifacimento del manto di copertura (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
- il rifacimento del manto di copertura ovvero interventi riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (anche in questo caso art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006) dell’altra galleria commerciale.
Ecobonus: la normativa di riferimento, le aliquote e i limiti di spesa
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’ecobonus è normativamente regolato dall’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge n. 296/2006 che prevede una detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fruibile entro un limite massimo e nella misura percentuale stabiliti in relazione a ciascuna tipologia degli interventi previsti.
Nel dettaglio:
- per gli interventi sull'involucro (opaco e trasparente) di edifici esistenti, l'articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 prevede una detrazione di imposta pari al 65% delle spese sostenute, nel limite di euro 60.000 per ciascun immobile;
- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, il successivo comma 347 stabilisce, nel limite massimo di spesa di euro 30.000 per ciascun immobile e per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, una detrazione fiscali con percentuali diverse in base alle caratteristiche tecniche degli impianti installati.
La detrazione è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65% con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili. A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, inoltre, gli edifici interessati dagli interventi di riqualificazione energetica devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Ai fini della determinazione del limite massimo di detrazione spettante vanno considerate le unità immobiliari di cui si compone l'edificio oggetto degli interventi agevolabili. Nel caso di edifici plurifamiliari, la locuzione parti comuni di edificio residenziale deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.
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