Ecobonus e Bonus Casa, chiarimenti da Enea sul codice CPID
di Redazione tecnica - 18/05/2022
Dopo l'aggiornamento della piattaforma per l'invio della documentazione necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (bonus casa) e risparmio energetico (ecobonus) con data di fine lavori nel 2021, Enea ha fornito alcuni importanti chiarimenti.
Ecobonus e Bonus Casa: Enea sul codice CPID
Chiarimenti che riguardano, in particolare, la ricevuta di avvenuta corretta trasmissione ad ENEA della scheda descrittiva degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per Ecobonus e Bonus Casa.
Sul tema Enea ricorda quanto prevede la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/E del 25 giugno 2021 (pag. 423):
"L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine".
Enea ricorda pure che il codice CPID è riportato:
- in testa alla scheda descrittiva;
- a margine di ciascuna pagina assieme alla data di trasmissione.
Gli utenti che hanno trasmesso direttamente le schede descrittive degli interventi, senza l'ausilio di un intermediario, accedendo alla propria area personale hanno la possibilità di stampare le medesime assieme alle ricevute di trasmissione. Analoga cosa possono fare i soggetti intermediari per conto dei loro clienti.
La comunicazione all'Enea
Ricordiamo che la trasmissione va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori e che:
- i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è valida l’autocertificazione del contribuente;
- per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione. Al riguardo si fa presente che, nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni, per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l’intervento deve rispettare, occorre fare riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione dovrà poi essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno (https://detrazionifiscali.enea.it/). Occorre indicare le spese complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo;
- per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente può integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Quindi, ad esempio, per lavori conclusi nel 2021 per i quali i 90 giorni dalla fine scadevano il 31.12.2021 con spese sostenute da una persona fisica nel 2021 e anche nel 2022, la scheda inviata entro il 31.12.2021 può contenere anche solo le spese sostenute fino a quel momento. Per l’inclusione delle ulteriori spese sostenute nel 2022 occorre integrare la scheda originariamente trasmessa e modificare l’importo della spesa. In alternativa, la scheda inviata entro il 31.12.2021 può comprendere, se già note, le spese da sostenere nel 2022 fermo restando che, ai fini della detrazione, nel 2022 devono essere fatte valere solo le spese sostenute nel 2021, la restante parte sarà portata in detrazione nell’anno successivo.
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