L’edilizia libera (o quasi) dopo la Legge n. 105/2024

di Gianluca Oreto - 12/08/2024

Una lettura parziale, sommaria e frettolosa dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE), recentemente modificato dalla Legge n. 105/2024, di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), potrebbe indurre a pensare che in Italia esistano davvero degli interventi realizzabili senza alcuna valutazione tecnica.

L’edilizia libera non esiste

In realtà, le prime parole del comma 1, art. 6, del TUE, dovrebbero immediatamente indirizzare verso una previa verifica di eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico), nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

Considerato che l’Italia è il Paese dei vincoli (basta guardare quelli paesaggistici decretati e ope legis, visualizzabili sul SITAP), pensare che si possa intervenire liberamente è, quantomeno, illusorio. Oltretutto occorre ricordare che, come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, intervenire su un immobile privo dello “stato legittimo” (art. 9-bis, comma 1-bis, TUE) comporterebbe la ripresa dell'attività illegittima, integrante un nuovo reato edilizio (anche in caso di semplice manutenzione ordinaria).

Proprio per questo motivo, benché il comma 1 del citato art. 6 elenca gli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, è sempre opportuna una previa valutazione di un tecnico abilitato.

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