Edilizia scolastica, PNRR e semplificazioni: le norme di riferimento

di Redazione tecnica - 21/12/2021

Misure di semplificazione in materia di edilizia scolastica: l’art.55 del D.L. 77/2021, comma 1, lett. a) n.5 (Decreto Semplificazioni) secondo cui “l’autorizzazione prevista dall’art.21 del d.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi”, esclude la possibilità di applicare, per la stessa finalità, quanto previsto dal comma 260 dell’art.1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)?

Decreto semplificazioni e interventi di edilizia scolastica: il parere del MIMS

Si tratta di un quesito posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Nel merito il MIMS, pur precisando che non si tratta di una questione afferente il Codice dei Contratti Pubblici, ha spiegato, con il parere n. 1083/2021, che le disposizioni richiamate si riferiscono a casi diversi e pertanto la loro applicazione richiede presupposti anch’essi diversi.

Interventi su edifici scolastici PNRR previsti dal PNRR: il Decreto Semplificazioni

In particolare, quanto previsto dal Decreto Semplificazioni all’art. 55, comma 1 lett. a) n. 5, (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure") riguarda gli interventi ricompresi nel PNRR per la nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Ministero o della Soprintendenza di cui all’art. 21 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Per questi interventi, in via derogatoria al d. Lgs. n. 42/2004 è previsto che “l’autorizzazione viene concessa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta”, anche tramite conferenza di servizi (anziché 120 giorni).

Interventi di edilizia scolastica: disposizioni della Legge n. 160/2019

Per quanto riguarda invece la disposizione di cui all’art. 1 comma 260 della legge di Bilancio 2020, essa stabilisce che “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo”. In questo modo è possibile garantire celerità maggiore nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica e per le finalità di cui ai commi 258 e 259 (“258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023”; “259 . Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi”).

In questo caso, quindi, si tratta di atti endoprocedimentali tipici della fase istruttoria, diversi dall’autorizzazione diretta a rimuovere i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale dalla legge.



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