Eliminazione barriere architettoniche: a chi spetta la detrazione del 75%?
di Redazione tecnica - 07/09/2022
Con l'introduzione dell'art. 119-ter nel D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è stato previsto un incremento al 75% della percentuale di detrazione delle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. A chi spetta l'agevolazione? A specificare i destinatari della misura è la stessa Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 444/2022.
Il caso riguarda una società, proprietaria di tre immobili dati in locazione, su cui i conduttori intendono effettuare degli interventi di eliminazione delle barriere arcjiettoniche, utilizzando la detrazione del 75% prevista dall'art. 119-ter del Decreto Rilancio. Ed ecco il dubbio: la norma non individua specificatamente i soggetti beneficiari e, in riferimento agli immobili che godono dell'agevolazione, si limita a menzionare gli "edifici esistenti".
Detrazione al 75% per eliminazione barriere archiettoniche: l'art. 119-ter del Decreto Rilancio
Introdotto con l’art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, l'articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 riconosce ai contribuenti, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La nuova agevolazione si aggiunge a quelle già esistenti per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche consistenti in:
- 50% di detrazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR;
- Superbonus 110%, di cui all'articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio. In questo caso la detrazione è vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti".
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, oltre che, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. del 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
A chi spetta la detrazione 75% barriere architettoniche
Secondo l’Agenzia delle Entrate, considerato che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l'ambito applicativo dell'agevolazione va inteso in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che la detrazione del 75% spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".
Ciò premesso, una società può fruire della detrazione di cui dell'articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti e destinati alla locazione. In analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, la detrazione può spettare ai detentori dell'immobile a condizione che
- abbiano sostenuto le spese per tali interventi;
- abbiano ottenuto il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;
- gli immobili siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
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