Eliminazione barriere architettoniche: la detrazione vale solo in presenza di persone disabili?
di Redazione tecnica - 17/02/2022
L’eliminazione delle barriere architettoniche è uno degli interventi maggiormente valorizzati tra le detrazioni fiscali in ambito edilizio. Uno dei quesiti più frequenti che ci si pone nel suo utilizzo - e questa volta a farlo è un contribuente a Fisco Oggi - riguarda la necessaria presenza di persone disabili nell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Eliminazione barriere architettoniche: le condizioni per chiedere le detrazioni
L’Agenzia delle Entrate ha prelimiarmente ricordato che tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, rientrano anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come disposto al comma 1, lettera e).
Per questi lavori è riconosciuta una detrazione del 50%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro.
Dal 2025 la percentuale di detrazione scenderà al 36% e si calcolerà su un importo massimo di spesa di 48.000 euro.
Il fatto che non siano presenti persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori non è rilevante: sul merito ha risposto anche tante volte il Fisco stesso, specificando che la detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di persone disabili.
Eliminazione barriere architettoniche: gli interventi agevolati
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità. La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Inoltre è necessario che gli interventi che presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche): diversamente, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali.
In questo caso, possono avere accesso alla detrazione gli interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria, se effettuati sulle parti comuni dell’edificio, oppure straordinaria. La detrazione fiscale da calcolare è pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro; come disposto dall'art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 (più volte prorogato fino alla Legge di Bilancio 2022), è elevata al 50% su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024.
Bonus 75% per eliminazione delle barriere architettoniche
Ricordiamo infine che la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Essa consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono sempre rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Il superbonus 110% come intervento trainato
Infine, come previsto dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).
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