Eliminazione barriere architettoniche e trasformazione infissi: edilizia libera o SCIA?
di Gianluca Oreto - 27/01/2022
Il Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) definisce puntualmente la tipologia di intervento e il relativo regime abilitativo. Tutto potrebbe essere relativamente semplice se non fosse che tra il 2016 e il 2018 sono intervenute alcune semplificazioni che in parte hanno complicato le idee di tutti.
L'edilizia tra SUE, Agenzia delle Entrate e giustizia amministrativa
Quando si parla di edilizia ormai occorre confrontarsi con norme di natura edilizia e fiscale (le detrazioni previste da vari provvedimenti normativi) che intrecciandosi creano spesso difformità di interpretazione tra gli stessi enti preposti al controllo (Sportello Unico Edilizia e Agenzia delle Entrate) e al giudizio (TAR, Consiglio di Stato e Cassazione).
Un nuovo spunto per riflettere su questo tema è offerto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 467 del 24 gennaio 2022 che tratta l'argomento manutenzione ordinaria-straordinaria, edilizia libera-SCIA.
Il Testo Unico Edilizia e le semplificazioni 2016/2018
Preliminarmente si ritiene utile riepilogare le norme che sono intervenute direttamente nella materia edilizia dopo il 2016:
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Eliminazione barriere architettoniche e trasformazione infissi: il ricorso al Consiglio di Stato
Nel caso oggetto della sentenza di secondo grado, viene contestata ad un privato la trasformazione di una finestra in porta-finestra e la bucatura del solaio di divisione tra il primo e secondo piano, realizzata per consentire l’allocazione del vano ascensore necessario per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda il primo intervento, il privato ha contestato che la trasformazione di due finestre in porte-finestre non costituirebbe variazione di sagoma e prospetto né avrebbe interessato pareti portanti: quindi non si tratterebbe di una ristrutturazione edilizia “pesante”, come dedotto dai giudici di primo grado.
Mentre, l’installazione dell’ascensore finalizzato all’abbattimento di barriere architettoniche, non avrebbe necessitato di titolo edilizio e neppure del parere del Genio Civile, non essendo state intaccate, per realizzarlo, le nervature del solaio e le relative travi portanti.
Altro particolare: il fabbricato di cui trattasi è situato in zona soggetta a vincolo paesaggistico e a vincolo di natura idrogeologica.
Da finestra a porta finestra
Secondo la parte ricorrente, la trasformazione della finestra in porta-finestra avrebbe comportato delle opere "sostanzialmente invisibili", che non hanno determinato alcuna alterazione della sagoma o nel prospetto del fabbricato, né alcuna delle strutture portanti, concludendo che, in definitiva, non ci si trova di fronte ad una ristrutturazione edilizia “pesante”.
Secondo il Consiglio di Stato, però, tale intervento non è contemplato tra quelli individuati all’art. 6 del Testo Unico Edilizia (edilizia libera) né tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5) (nuova costruzione). Tale intervento, piuttosto, comportando una modifica dei prospetti, é sussumibile tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cu all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, e deve essere segnalato con SCIA (art. 22, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001).
Eliminazione barriere architettoniche
Per quanto riguarda l'intervento volto all'eliminazione delle barriere architettoniche tramite istallazione di ascensore interno, il discorso si complica. Soprattutto a causa di quanto previsto nel Glossario dell'edilizia libera che tra gli interventi che vanno in edilizia libera fa rientrare quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alternino la sagoma dell'edificio. Ma, attenzione, all'interno dello stesso glossario è anche specificato "Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante".
Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato una SCIA per assentire l'intervento. Il TAR, però, aveva rilevato che la bucatura del solaio di divisione tra il primo e secondo piano, realizzata per consentire l’allocazione del vano ascensore, non poteva essere assentita con SCIA, in difetto di autorizzazione del genio civile, trattandosi di opere in grado di compromettere la staticità del fabbricato. Secondo il primo giudice, proprio la mancanza della preventiva autorizzazione del genio civile ha, in concreto, determinato l’improcedibilità della SCIA, ragione per cui tutte le opere ivi contemplate sono state considerate abusive.
L’appellante oppone che la realizzazione di un ascensore interno, finalizzato ad abbattere barriere architettoniche, rientrerebbe tra gli interventi di edilizia libera - come anche specificato nel D.M. 2 marzo 2018, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 222/2016 - quando non incidano sulla struttura portante: l’appellante ne deduce che solo se incida sulla struttura portante la realizzazione di un vano ascensore richiede la preveniva autorizzazione del genio civile e, quindi il preventivo titolo edilizio. A conferma della sua tesi, l’appellante ha richiamato una delibera di Giunta Regionale secondo cui le aperture nelle solette necessarie a realizzare un vano-ascensore, si presumono non incidere sulla struttura portante se non vengano intaccate le nervature del solaio, e dunque le travi portanti la soletta, ciò che nella specie sarebbe stato attestato dal tecnico che ha presentato la SCIA.
Diverso il parere del TAR e del Consiglio di Stato. La delibera regionale citata dall'appellante, infatti, include tra gli interventi che, in zona sismica, si considerano “opere minori non soggette al deposito/autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Regionale”:
- la realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda o alterazione del comportamento strutturale, di superficie inferiore o uguale a 1.00 mq e senza intaccare le nervature;
- l'installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici aventi una portata inferiore o uguale a 1.00 Khi dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all’edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.
La normativa citata non consente affatto, in zona sismica, di installare ascensori interni, in edifici già esistenti, senza il preventivo parere del Servizio Tecnico Regionale in materia antisismica, quando tale intervento richieda di aprire aperture nei solai: è vero che è possibile realizzare aperture nei solai se di superficie non superiore a 1 mq e se non sono intaccate le nervature, tuttavia non se si tratti di installare, nella apertura del solaio, un vano ascensore. Gli impianti assimilabili a montacarichi o piattaforme elevatrici sono invece esonerati, in zona sismica, dal parere del Servizio Tecnico Regionale solo se non superino una certa portata, non richiedano di “bucare” dei solai e non comportino una modifica nella distribuzione delle azioni orizzontali.
Le semplificazioni normative arrivate tra il 2016 e il 2018 vanno sempre raccordate con la normativa che disciplina gli interventi edilizi in zona sismica. Gli artt. 94 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 impongono, a prescindere dal titolo edilizio necessario, che gli interventi da realizzarsi in zona sismica siano sempre preventivamente autorizzati dal competente ufficio tecnico della Regione.
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