Enti Locali e Decreto PNRR 2024: la nota ANCI sulla conversione in legge

di Redazione tecnica - 06/05/2024

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 29 aprile 2024, n. 56 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. "Decreto PNRR 2024"), ANCI ha pubblicato un’interessante nota esplicativa sulle disposizioni più rilevanti per le attività di Comuni e Città metropolitane introdotte o confermate in fase di conversione.

Enti locali e conversione in legge del Decreto PNRR: la nota ANCI 

Un focus particolarmente ricco di indicazioni utili per gli enti locali, così strutturato:

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

  • Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (Art. 1);
  • Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (Art. 2);
  • Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (Art. 6);
  • Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (Art. 7);
  • Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (Art. 8);
  • Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali (Art.9);
  • SAI (Art. 9, comma 5).

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

  • Anticipazioni al 30 per cento (Art. 11, comma 1);
  • Semplificazione in materia di appalti (Art. 12, comma 1);
  • Semplificazioni in materia di reclutamento di personale, conferimento di incarichi, procedimenti amministrativi e contabili (Art. 12, comma 3);
  • Procedure semplificate attraverso il sistema REGIS (Art. 12, comma 4);
  • Utilizzo FOI (Fondo opere indifferibili) anche per interventi non più finanziati dal PNRR (Art. 12, comma 5);
  • Conferenza semplificata accelerata (Art. 12, commi 6 e 7);
  • Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana (Art. 12, commi 12 e 13);
  • Efficacia provvedimento di VIA (Art. 12, comma 14);
  • Sindaci- Poteri commissariali con DPCM per tutte le opere PNRR (Art. 12, comma 15);
  • Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell’infanzia (Art. 15 bis);
  • Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale (Art. 19);
  • Modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (Art. 20);
  • Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni (Art. 21;
  • Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali- “Opere medie” (Art. 32);
  • Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere» (Art. 33);
  • Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati (Art. 34);
  • Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana (Art. 35);
  • Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (Art. 36);
  • Incarichi a soggetti in quiescenza (Art. 36, comma 2 quater);
  • Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (Art. 40).

Risorse PNRR: coperture e definanziamenti

Come specifica ANCI, l’art. 1, quasi un preambolo all'intero provvedimento, punta al recupero delle risorse finanziarie necessarie a dare piena operatività al nuovo PNRR e a coprire il fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari, oltre che dai Comuni e dalle Città metropolitane.

In particolare la disposizione reca una manovra che richiede copertura finanziaria per 15,5 miliardi di euro sul periodo 2024-2029 (co. 8) di cui:

  • 9,4 miliardi per incremento del fondo rotativo per attuazione PNRR;
  • 3,4 miliardi per l’utilizzo dei definanziamenti dal PNRR;
  • 2,6 miliardi per incrementi autorizzazioni di spesa decise con il dl 59/2021 (PNRR-1).

Di questi, circa due miliardi sono in realtà spostamenti sul 2027-28 (aumenti di spesa) di stanziamenti a suo tempo decisi sul 2024-26 (diminuzioni). In questo ammontare complessivo è di fatto compreso il ritorno ai finanziamenti nazionali originari degli interventi dei Comuni relativi a:

  • piccole e medie opere, completamente fuoriusciti dal PNRR;
  • rigenerazione urbana, parzialmente fuoriusciti dal PNRR

Vengono rifinanziati:

  • i Piani urbani integrati (anch’essi parzialmente fuoriusciti dal PNRR) con 1,6 miliardi di euro;
  • gli interventi di Infrastrutture sociali Aree interne (500 milioni tra il 2024-29) e Beni confiscati alle mafie (300 milioni per lo stesso periodo).

La copertura è indicata nel comma 8, riportando ben 41 voci di riduzioni di spesa, per un totale di 12 miliardi, a cui si aggiungono altri 4,18 per altre coperture di importi più contenuti, tra cui quelle su Pinqua (-40 milioni 2027-28) e su edilizia scolastica (non solo locale, -60 milioni nel 2026-28).

Rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali 

L'art. 9 istituisce in ciascuna provincia una cabina di coordinamento presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR e migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della Città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della RGS, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché gli altri soggetti pubblici interessati.

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