Enti Locali: le responsabilità della P.A. per comportamento contrario a correttezza e buona fede

di Redazione tecnica - 04/07/2024

Correttezza e buona fede sono principi che sono stati espressamente inseriti all’interno del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023, ma che discendono direttamente dalla Costituzione (art. 2) e dal Codice Civile (artt. 1173, 1176 e 1337) e che devono guidare sempre l’amministrazione pubblica nella stipula degli accordi con i privati.

Correttezza e buona fede: interviene il Consiglio di Stato

Lo ha ricordato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5514 del 20 giugno 2024 che ha condannato il Comune al risarcimento del danno per aver stipulato un contratto con un privato che poi non ha potuto onorare a causa di un impegno precedentemente preso dall’amministrazione con l’Unione dei Comuni cui fa parte e a cui ha delegato l’esercizio in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica territoriale.

Entrando nel dettaglio, l’amministrazione aveva stipulato un accordo che prevedeva la bonifica dall’amianto di un’area e che avrebbe consentito alla società di individuare nel sito un’area per la installazione di un impianto per il recupero dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue.

Conformemente agli impegni assunti, la società appellante, dopo aver acquisito l’area, versava al Comune le somme concordate e si impegnava a bonificare l’area e l’amministrazione comunale rinnovava la sua non contrarietà ad ospitare nel proprio territorio l’impianto di trattamento dei rifiuti.

L’accordo tra il Comune e la società veniva impugnato dinanzi al TAR da alcuni Comuni vicini e da alcuni cittadini contrari alla realizzazione dell’impianto industriale.

Con una successiva deliberazione dell’Unione di Comuni, cui faceva parte anche il Comune che aveva stipulato l’accordo e alla quale i Comuni facenti parte dell’Unione aveva delegato l’esercizio in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica territoriale, adottava una variante urbanistica di tipo normativo.

La variante urbanistica veniva definitivamente approvata dall’Unione dei Comuni, con la conseguenza che veniva vietata in modo assoluto la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti sull’intero territorio del Comune.

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