Equo compenso: aggiornato il codice deontologico dei commercialisti

di Redazione tecnica - 26/03/2024

Mentre si continua a discutere sull’”annoso” rapporto tra il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e la Legge n. 49/2023 (Legge sull’equo compenso), e nelle more di un possibile intervento della Cabina di regia (art. 221 del Codice) come espressamente richiesto più volte dall’ANAC, prosegue l’aggiornamento dei codici deontologici delle professioni.

Equo compenso e Codice deontologico

Abbiamo già segnalato l’aggiornamento dei codici deontologici per la professione dell’ingegnere, del geometra e del perito industriale, tocca adesso alla professione del commercialista ed esperto contabile.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella seduta dello scorso 21 marzo, ha aggiornato il Codice deontologico della professione con numerose novità, tra le quali spicca proprio il rispetto della normativa sull’equo compenso.

All’interno del nuovo Codice deontologico è stato, infatti, inserito l’articolo 25 “Equo compenso” che prevede:

1. Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:

  1. di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
  2. che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

2. Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso:

  1. del valore e natura della pratica;
  2. dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica;
  3. delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
  4. dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
  5. dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
  6. del pregio dell'opera prestata;
  7. dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

Codice deontologico commercialisti: novità social

Altra novità riguarda l’aggiornamento dell’art. 39 “Rapporti con i mezzi informazione e di comunicazione sociale”. In particolare, viene disposto che “1. Nei rapporti con la stampa e con tutti gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista non deve fornire notizie coperte dal segreto professionale, spendere il nome dei propri clienti, enfatizzare le proprie capacità professionali e comunicare informazioni equivoche, ingannevoli o suggestive”.

Dentro i rapporti con i mezzi di comunicazione vengono inseriti i “Social network”:

2. Ferma restando l'osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6 commi 1 e 2, 11, 14 comma 2, 28 comma 1 e 29 comma 1, nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti.



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