Equo compenso Architetti e Ingegneri: il CNI chiede un chiarimento urgente
di Gianluca Oreto - 06/05/2024
Il principio comunitario della concorrenza, la specificità normativa del Codice dei contratti e il principio ratione temporis sono gli elementi ritenuti ostativi da parte talune Amministrazioni e/o da singole Associazioni di categoria per l’applicazione della Legge 21 Aprile 2023, n. 49 (Legge sull’equo compenso) alle prestazioni professionali rese da architetti e ingegneri ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.
Equo compenso: gli ingegneri chiedono un chiarimento urgente
Lo ha evidenziato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) in una nota indirizzata alla Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dell’Economia, al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’Osservatorio Nazionale sull’Equo Compenso e alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici.
“Nonostante la chiara volontà parlamentare e legislativa, stiamo osservando incomprensibili prese di posizione da parte di talune Amministrazioni e/o da singole Associazioni di categoria che promuovono una sostanziale disapplicazione della norma in parola, che in conseguenza viene sovente disattesa negli affidamenti regolati dal Codice dei contratti pubblici”. Lo conferma il CNI nella nota che contiene una richiesta di chiarimento relativa a determinati criteri interpretativi che stanno creando notevoli difficoltà agli ingegneri e, in generale, a tutte le categorie ordinistiche che rappresentano oltre due milioni di professionisti.
Il CNI ricorda che la Legge n. 49/2023, che ha passato due legislature prima di vedere la luce, è stata voluta proprio dall’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una legge che ha l’obiettivo di restituire dignità e tutela ai professionisti italiani, stabilendo alcune regole che dovrebbero essere molto chiare:
- si applica alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, comma 3);
- stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo, e comunque inferiore ai parametri ministeriali (art. 3, comma 1), anche all'esito di un’eventuale gara (art. 3, comma 5).
Regole assolutamente in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) che all’art. 8, comma 2, dispone “Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”.
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