Equo Compenso e Codice Appalti, Inarsind sulla nota di ANAC

di Redazione tecnica - 24/04/2024

Come prevedibile, sta facendo molto discutere la nota inviata da ANAC ai Ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture in cui, dopo mesi di dubbi e proposte, spazzando via ogni discussione ha chiesto la disapplicazione della Legge n. 49/2023 sull’equo compenso relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria.

In particolare, ANAC, con un chiaro riferimento alla sentenza del TAR Veneto 3 aprile 2024, n. 632, “ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza”.

Inarsind non ci sta

Secondo Inarsind “Si tratterebbe dell’ennesima giravolta che viene fatta sull’argomento, che lascia l’intero settore nell’incertezza di una risposta chiara e definitiva e che si sovrappone, in ultimo, ad un recente pronunciamento della Giustizia Amministrativa - Sentenza TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024 - che sembrava avere detto una parola definitiva sull’argomento, decidendo a favore dell’applicazione incondizionata dell’Equo Compenso negli affidamenti concernenti prestazioni d’opera intellettuale”.

Sono parole tratte da una nota Inarsind, l’Associazione nazionale di tutela e promozione degli Ingegneri e architetti liberi professionisti, a firma del presidente Carmelo Russo e del segretario Marco Becucci.

Non disconosciamo la validità delle ragioni addotte dall’ANAC riguardo la necessità di rendere accessibili le procedure di gara ai giovani professionisti ed agli studi medio-piccoli, evitando che, di fatto, il giudizio delle commissioni di gara si appiattisca, inevitabilmente, sui curricula - sostiene Inarsind - Non può trovarci contrari nemmeno l’appello alle Stazioni Appaltanti ad adottare comportamenti volti a favorire la massima partecipazione e a scongiurare l’adozione di comportamenti discriminatori, ed è senz’altro vero che occorre che i due ambiti normativi (codice appalti ed equo compenso) vadano adeguatamente coordinati”.

Quello che non comprendiamo - evidenzia Inarsind - è come, di pari passo, si scelga la via più comoda, un’autentica scorciatoia sulla pelle di quegli stessi soggetti che si dichiara di volere tutelare, che si disconosca una legge, appellandosi al fatto che la stessa non prevede esplicitamente la sua applicazione all’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria mentre dall’altra si dimentica che il Codice dei Contratti prevede esplicitamente l’applicazione dell’Equo Compenso”.

“Disapplichiamo tutte le leggi che comportano oneri eccessivi per lo Stato?”

E che dire della motivazione secondo la quale l’equo compenso comporta oneri eccessivi per lo Stato: fosse vero non è certo l’unica a prevederli! Disapplichiamo allora tutte le leggi che comportano oneri eccessivi per lo Stato?” chiede Inarsind, che insiste “Se l’equo compenso non si applica, per diretta conseguenza è da intendere – e come potrebbe altrimenti – che quello applicabile è un non equo compenso. Non si può dimenticare che l’emanazione della legge sull’Equo Compenso è stata preceduta, dall’abolizione dei minimi tariffari, da un’autentica deregulation che ha portato anche a chiedere – e purtroppo ad offrire – prestazioni a titolo gratuito, a forti ribassi in occasione delle gare, ad affidamenti con compensi assolutamente inadeguati rispetto alle prestazioni richieste”.

“Anche questo - rimarca l’Associazione nazionale di tutela e promozione degli Ingegneri e architetti liberi professionisti - avrebbe dovuto essere e dovrebbe continuare ad essere motivo di preoccupazione e di allarme in nome delle stesse ragioni oggi addotte dall’ANAC: certamente in nome di quella qualità dei servizi che pure è una delle preoccupazioni della nota inviata ai Ministeri. Invece, non sembra emergere alcuna preoccupazione al riguardo. Ribassi eccessivi, prestazioni a titolo gratuito rappresentano forse tutela della concorrenza? O piuttosto – alla lunga – un modo per escluderla? Possono ribassi eccessivi essere “assorbiti” dall’attività di giovani professionisti e/o da studi professionali medio-piccoli? È contraddittorio pensare che la libertà di offrire un prezzo al ribasso favorisca tout court la concorrenza: si trascura che in realtà favorisce chi può permettersi di abbassare – anche di molto - il livello economico del mercato e, conseguentemente determinare la scomparsa dei soggetti che non sono in grado di reggere il confronto al ribasso, determinando, di fatto, in conclusione, la fine di ogni concorrenza”.

La proposta

Poi, in chiusura, la proposta: “La soluzione è quella di trovare un modo capace di tenere insieme partecipazione e livelli adeguati di qualità e compensi, forse più articolato e meno semplice dell’applicazione tout court dell’equo compenso, ma certamente diverso anche dal suo disconoscimento dalla reintroduzione di una deregulation che, attraverso la concorrenza di chi può permettersela, determina, di fatto, il monopolio, se non di specifici soggetti, certamente di una loro specifica categoria”.



© Riproduzione riservata