Equo compenso e Codice dei contratti: nuovo intervento del TAR

di Gianluca Oreto - 28/07/2024

Equo compenso e Codice dei contratti: due a due, palla al centro. Dopo gli interventi del TAR Veneto (sentenza 3 aprile 2024, n. 632) e del TAR Lazio (sentenza 30 aprile 2024, n. 8580), in linea tra loro, e del TAR Campania (sentenza 16 luglio 2024, n. 1494), che ha rimescolato le carte, arriva una nuova pronuncia del TAR Calabria (sentenza 25 luglio 2024, n. 483) sostanzialmente in linea con quella dei giudici campani.

Equo compenso e Codice dei contratti: l’intervento dei TAR

La quaestio iuris è sempre la stessa: la Legge n. 49/2023, che ha disciplinato l’equo compenso anche per le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, si applica anche alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura bandite ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?

Secondo i primi due TAR (Veneto e Lazio), la risposta è positiva. Secondo il recente intervento del TAR Campania, invece, l’equo compenso sarebbe derogabile per diversi motivi:

  • la specialità del sistema dei contratti pubblici impedisce la cristallizzazione dei compensi professionali tramite la eterointegrazione automatica delle disposizioni di cui alla Legge n. 49/2023;
  • le disposizioni sull’equo compenso dovrebbero essere considerate come principi direttivi cui la stazione appaltante deve indefettibilmente improntare la propria valutazione di congruità dell’offerta provvisoriamente aggiudicataria;
  • lo stesso art. 8, comma 2, del Codice dei contratti che, pur stabilendo che “la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”, d’altro lato, ammette, sia pure “in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”, perfino “prestazioni d’opera intellettuale (…) rese dai professionisti gratuitamente”.

Nell’attesa che in cabina di regia si decida di mettere mano alla normativa, chiarendo definitivamente il rapporto tra due norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale a distanza di 35 giorni l’una dall’altra, è arrivato l’intervento del TAR Calabria che fornisce nuovi spunti per affrontare l’argomento.

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