Equo compenso e congruità dell'offerta: il TAR sul ribasso del 100% sulle spese
di Redazione tecnica - 23/12/2024
Sebbene un ribasso del 100% su spese e oneri accessori nell'ambito di un appalto di servizi di progettazione possa essere in linea teorica ammissibile (ci sono anche recenti pronunce in merito), esso deve essere ponderato con attenzione dalla Stazione appaltante attraverso una verifica di congruità dell’offerta.
Questo perché, se il procedimento di verifica non tiene conto delle indicazioni fornite dall’OE a giustificazione del ribasso – pur rispettando l’appalto i parametri sui compensi di cui al DM 17 giugno 2016 – la scelta di aggiudicare l’appalto è manifestatamente irragionevole o abnorme e il giudice è autorizzato a intervenire in proposito.
Servizi di progettazione: l'azzeramento delle spese intacca l'equo compenso?
A spiegarlo è il TAR Trento con la sentenza del 17 dicembre 2024, n. 194 con la quale ha annullato l’aggiudicazione di un servizio di progettazione disposta in favore di un RTI che aveva azzerato completamente le spese operando un ribasso del 100%. La giustificazione fornita dall’aggiudicatario è stata di utilizzare risorse aziendali interne per coprire tali spese, trattandole come investimento curricolare e quindi utile come promozione e marketing per lo studio.
Da qui il ricorso del secondo classificato, che ha evidenziato:
- violazione della normativa sull’equo compenso: il ribasso integrale sulle spese accessorie avrebbe indirettamente compromesso l’intangibilità del compenso professionale. La Legge 49/2023 prevede infatti che “le clausole che stabiliscono compensi non equi sono nulle e sostituite di diritto con parametri proporzionati”;
- mancata verifica della congruità dell’offerta: l’azzeramento delle spese e degli oneri accessori, comprendenti i costi obbligatori come trasferte, garanzie e tasse, risultava insostenibile senza indicazioni precise sulla loro copertura.
Ribasso del 100% su importo ribassabile: necessaria la verifica di congruità
Tesi condivise dal TAR, secondo cui il procedimento di verifica di congruità dell’offerta effettuato dalla SA, a fronte di un ribasso del 100% sulle spese, era stato condotto in maniera errata.
In particolare, spiega il giudice, la verifica della congruità richiede che i costi siano sostenibili esclusivamente nell’ambito del contratto:
“Costituisce ius receptum che la congruità dell’offerta deve trovare dimostrazione nell’ambito della pianificazione finanziaria dell’appalto".
Questo perché, sebbene le spese accessorie possano essere ribassate, l’azzeramento di tali voci deve essere accompagnato da giustificazioni solide, diversamente alcuni costi dovranno necessariamente essere sostenuti intaccando il compenso stabilito per legge.
Le giustificazioni dell’OE, insufficienti e generiche, che neppure hanno specificato l’ammontare delle “spese ed oneri”, si sono basate su elementi esterni rispetto all’ambito della dimostrazione della congruità dei prezzi circoscritto al budget dell’appalto, e quindi sono risultate inidonee a dimostrare la congruità del prezzo offerto e così la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta stessa.
Violazione "indiretta" dell'equo compenso
L’azzeramento delle spese in ragione del ribasso del 100% sull’importo, considerato che questi costi dovranno comunque essere sostenuti, comporta inevitabilmente una riduzione del compenso per i professionisti che, in base alla legge 21 aprile 2023 n. 49, invece non è suscettibile di riduzione (cosiddetto “equo compenso”) a pena della nullità delle clausole che non prevedono un corrispettivo proporzionato all’opera prestata.
A prescindere quindi dall’eventuale infrazione della legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, è il procedimento di verifica dell’anomalia terminato con l’accertamento che “l’offerta economica presentata non pregiudica la corretta esecuzione dell’appalto”, che non è stato condotto e concluso in conformità alle regole che lo disciplinano.
Nonostante la valutazione circa l'anomalia dell'offerta rientri nell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, e, come tale, sia sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, essa non lo è quando è manifestatamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, come nel caso di specie.
Congruità va valutata sulla base di elementi "interni" all'offerta
Nelle giustificazioni fornite al Comune richiedente nell’ambito della valutazione della congruità dell’offerta, l’aggiudicataria non ha indicato né l’importo che ha previsto per tali spese, costi vivi, effettivi e ineludibili per l’aggiudicatario, rispetto ai quali evidentemente non valgono le spiegazioni riconducibili all’art. 110 comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023 circa l’organizzazione di impresa e che non risultano compensabili dall’arricchimento del proprio curriculum, nonché, soprattutto, cui non è possibile provvedere aliunde rispetto all’ambito dell’appalto nel senso invocato dall’aggiudicataria.
Il procedimento di verifica dell’anomalia può solo valutare elementi interni all’offerta, escludendo di poter considerare fattori esterni poiché è quest’ultima che di per sé deve risultare congrua, seria, sostenibile, realizzabile e, appunto, non pregiudicante la corretta esecuzione dell’appalto.
In tale prospettiva non è certo ammissibile il ricorso, al fine di compensare eventuali voci in perdita, all’utile generale di impresa o all’utile complessivo risultante dal bilancio della società e, in definitiva, neppure il ricorso alla voce “‘promozione e marketing’ del proprio bilancio previsionale”, per compensare l’azzeramento della voce “spese e oneri accessori”.
Nel caso di specie, le spiegazioni ricevute circa l’arricchimento del proprio curriculum e l’imputazione degli importi della componente azzerata al bilancio previsionale, essendo tali circostanze estranee all’offerta, non risultano idonee a dar conto di come verranno sostenuti i costi di registrazione del contratto e così le spese della garanzia definitiva e le altre spese vive dianzi citate.
In altri termini il procedimento di verifica dell’anomalia terminato con l’accertamento che “l’offerta economica presentata non pregiudica la corretta esecuzione dell’appalto” non è risultato conforme all’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 poiché avrebbe dovuto concludersi con l’esclusione dell’OE, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, atteso che le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti evidenziando immediatamente l’incongruità dell’offerta cui, viceversa, è stato aggiudicato l’appalto.
Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.
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