Equo compenso: cos’è, come si applica e criticità

di Gianluca Oreto - 06/09/2024

Tra la fine di marzo e gli inizi di maggio 2023 il mondo dei lavori pubblici è stato “scolvolto” da due grandi riforme normative: il D.Lgs. n. 36/2023 con il nuovo Codice dei contratti e la Legge n. 49/2023 che ha disciplinato l’equo compenso per le prestazioni professionali.

Mentre la prima norma (il Codice dei contratti) ha dovuto attendere l’1 gennaio 2024 per la sua completa applicazione, la seconda (la legge sull’equo compenso) è diventata pienamente operativa dal 20 maggio 2023, con alcune conseguenze operative su cui ancora oggi si discute tra interventi della giurisprudenza e pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, soprattutto relativamente ai servizi di ingegneria e architettura.

Equo compenso: cosa prevede il D.Lgs. n. 36/2023

Per comprendere (o almeno provarci) cos’è e come applicare l’equo compenso nelle gare pubbliche di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, occorre partire dalla normativa di riferimento che, relativamente al Codice dei contratti pubblici coinvolge i seguenti articoli:

  • art. 8, comma 2 – Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.
  • art. 41, comma 15 - Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
  • art. 108, commi 1 e 2, lettera b):
    • 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
    • 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
      (…)
      b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; (…)
  • art. 110, comma 1 - Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
  • allegato I.13, art. 1, comma 1 - Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle diposizioni di cui all’articolo 41 del codice.

Conclusioni 1. Dalla lettura delle disposizioni contenute nel codice dei contratti (approdato in Gazzetta Ufficiale 35 giorni prima delle Legge n. 49/2023) è possibile trarre le seguenti considerazioni:

  1. non è più possibile affidare gratuitamente prestazioni d’opera intellettuale, “salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”; concetto quest’ultimo che dovrà essere adeguatamente chiarito;
  2. la pubblica amministrazione garantisce l’applicazione del principio dell’equo compenso ma il Codice dei contratti non chiarisce né cos’è, né come applicarlo;
  3. il corrispettivo da porre a base di gara è determinato utilizzando i parametri di cui al DM 17/06/2016 (Decreto Parametri); ANAC ha più volte chiarito che non è più possibile derogare all’utilizzo del Decreto Parametri come per le gare bandite ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
  4. per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è possibile utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (per importi inferiori a 140.000 euro) e dell’offerta economicamente più vantaggiosa (per importi pari o superiori a 140.000 euro).

Dunque, benché il Codice dei contratti chieda di garantire l’equo compenso, è chiaro che consente la valorizzazione del ribasso sull’importo a base di gara, prevedendo al contempo dei meccanismi di verifica dell’anomalia dell’offerta.

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