Equo compenso nelle gare di progettazione: a breve un chiarimento della Cabina di regia
di Gianluca Oreto - 03/04/2024
Per qualcuno il problema non esiste. Per qualcun altro, invece, la recente delibera n. 101/2024 dell’ANAC ha evidenziato un bug nel coordinamento tra la Legge 21 aprile 2023, n. 49, che ha introdotto l’equo compenso anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, e il D.Lgs. n. 36/2023, che per i servizi di ingegneria e architettura prevede come criteri di aggiudicazione il minori prezzo (per importi inferiori a 140.000 euro) e l’offerta economicamente più vantaggiosa (per importi superiori a 140.000 euro).
Contraddizioni normative: cosa deve fare la stazione appaltante?
Due norme apparentemente (o visibilmente) in contraddizione tra loro e sulle quali la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avanzato i suoi dubbi:
- con l'atto del Presidente del 27 giugno 2023;
- con la delibera 20 luglio 2023 n. 343;
- con la delibera 28 febbraio 2024, n. 101.
Soprattutto con quest’ultima delibera, considerati i dubbi normativi, l’ANAC ha confermato l’operato della stazione appaltante che non ha escluso gli operatori che avevano formulato un ribasso incompatibile con la Legge n. 49/2023.
Su questa problematica è stata presentata alla Camera dei Deputati in VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) l’interrogazione n. 5/02200 (in allegato) che, prendendo come riferimento la delibera n. 101/2024 di ANAC, ha chiesto se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative normative chiarificatrici circa l'applicazione del ribasso d'asta, previsto dal nuovo codice appalti, ai servizi professionali tutelati dalla legge n. 49 del 2023, in materia di obbligatorietà dell'equo compenso.
Serve un intervento della Cabina di regia
La risposta del Ministero delle Infrastrutture non si è fatta attendere e, dopo una ricostruzione normativa, ha confermato l'intenzione di affrontare il problema o dubbio normativo nella prossima seduta della Cabina di regia in cui saranno concordate le modalità per chiarire il coordinamento tra i due interventi normativi.
Esigenza che ANAC aveva già sollevato in tempi non sospetti rilevando come al momento potrebbero essere 3 le possibili letture del combinato disposto delle disposizione sulle tariffe professionali contenute nel Codice e nella legge n. 49 del 2023:
- le tariffe indicate rappresentano i valori massimi di aggiudicazione (posti a base di gara);
- le tariffe indicate rappresentano parametri di riferimento, non derogabili verso il basso;
- possono essere soggetti a ribasso solo le spese generali (che rappresentano una quota delle tariffe professionali), ferme rimanendo le tariffe professionali.
La terza soluzione, in particolare, porterebbe in dote una serie di problemi/quesiti da affrontare:
- le spese generali possono essere completamente azzerate o esiste una soglia superata la quale si potrebbe considerare l’offerta come anomala?
- gli operatori economici potrebbero essere spinti tutti verso il limite di ribasso massimo delle spese generali, rendendo ancora, di fatto, la gara a prezzo fisso, ma su un valore inferiore rispetto a quello prospettato per la seconda soluzione.
Problemi e quesiti che saranno presto affrontati dalla Cabina di regia a cui, dunque, spetterà il compito di fornire un parere (vincolante) per chiarire alle stazioni appaltanti il modo di affrontare il coordinamento tra le due norme e i criteri utilizzabili per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e di architettura.
Chiarimento in linea con l’Europa
Interessante è la parte della risposta all’interrogazione in cui il MIT, dopo una sintesi del quadro normativo di riferimento e delle principali criticità interpretative emerse, afferma “Nel merito, ad ogni modo, si sottolinea come la linea che si ritiene necessaria percorrere non può che avere per obiettivo il contemperamento fra le esigenze retributive rappresentate dagli ordini professionali alla luce dei principi dell'equo compenso e l'effettiva sostenibilità dell'offerta in relazione al complessivo quadro economico dell'affidamento. Ed è chiaro come, in ogni caso, tale indirizzo di azione non potrà che svolgersi altresì alla luce dei principi eurounitari di riferimento, volti ad assicurare sia la massima partecipazione alle gare degli operatori economici, sia una effettiva concorrenza nei settori volta per volta rilevanti”.
Il parere della Cabina di regia, dunque, dovrà prendere in considerazione i principi eurounitari.
Di seguito la risposta completa del MIT.
La risposta del MIT
In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e della legge n. 49 del 2023 si è fin da subito posta all'attenzione del Governo, l'esigenza di chiarire, in favore delle stazioni appaltanti, i corretti ambiti applicativi della normativa sull'equo compenso nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché i criteri utilizzabili dalle amministrazioni aggiudicatrici per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e di architettura.
Al riguardo giova premettere una breve sintesi del quadro normativo di riferimento e delle principali criticità interpretative emerse.
La citata legge n. 49 del 2023 detta disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, per il quale si intende la corresponsione di una «retribuzione» proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dalle normative di settore.
A sua volta, tuttavia, anche il nuovo codice dei contratti pubblici contiene alcune disposizioni nella medesima materia, prevedendo che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, stabilendo le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori.
Dall'esposizione del quadro normativo sopra esaminato emerge, dunque, come le disposizioni citate debbano necessariamente trovare un coordinamento applicativo di cui le stazioni appaltanti non possono non tener conto anche in relazione agli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.
Nella consapevolezza dell'importanza del tema, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già segnalato alla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio istituita ai sensi dell'articolo 221, comma 1 del codice dei contratti pubblici, l'esigenza di adottare un chiarimento in materia, all'esito di un confronto con le associazioni di categoria. Al riguardo, infatti, si evidenzia come il comma 2 del citato articolo preveda che sia la suddetta Cabina di regia la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentari, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti e per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche.
Nel merito, ad ogni modo, si sottolinea come la linea che si ritiene necessaria percorrere non può che avere per obiettivo il contemperamento fra le esigenze retributive rappresentate dagli ordini professionali alla luce dei principi dell'equo compenso e l'effettiva sostenibilità dell'offerta in relazione al complessivo quadro economico dell'affidamento. Ed è chiaro come, in ogni caso, tale indirizzo di azione non potrà che svolgersi altresì alla luce dei principi eurounitari di riferimento, volti ad assicurare sia la massima partecipazione alle gare degli operatori economici, sia una effettiva concorrenza nei settori volta per volta rilevanti.
Si conferma quindi l'intenzione che nella prossima seduta della Cabina di regia siano concordate le modalità per chiarire il coordinamento tra i due interventi normativi al fine di fornire un chiarimento alle stazioni appaltanti sotto forma di parere, ovvero tramite gli appositi coordinamenti normativi.
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