Errori nella dichiarazione di successione telematica: come rimediare?

di Redazione tecnica - 16/11/2022

La dichiarazione di successione telematica contenente errori nell’indicazione dei valori catastali di terreni e fabbricati può essere modificata? Se sì, come?

Compilazione errata della successione telematica: la dichiarazione sostitutiva

Ne parla Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo appunto al quesito posto da un contribuente in merito a indicazioni errate e alle modalità di comunicazione delle variazioni.

Per modificare o integrare una dichiarazione di successione precedentemente inviata con il modello telematico, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva. Essa sostituisce integralmente la precedente dichiarazione e proprio per questo è necessario compilare nuovamente anche i quadri del modello non interessati dalle modifiche.

Dichiarazione sostituiva di successione: come presentarla?

Una volta compilata, la dichiarazione sostitutiva va inviata telematicamente dal dichiarante che ha presentato il precedente modello. In particolare, andranno indicati gli estremi di registrazione della prima dichiarazione di successione (anno, volume e numero) e riportare nella casella “dichiarazione sostitutiva” il codice “1”.

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, il codice “1” individua le dichiarazioni che, per effetto delle modifiche alle precedenti, comportano una nuova trascrizione del certificato di successione e/o nuove volture, ad esempio quando si è in presenza di variazione dei dati di uno o più beneficiari, degli identificativi catastali, del valore dell’immobile, delle quote e dei diritti

Attenzione però: non è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per tutte le tipologie di dati. Si può infatti evitare il nuovo invio nel caso di errori su dati non essenziali alla trascrizione e alla voltura catastale, come ad esempio l’indirizzo, la classe e la consistenza, salvo che il dichiarante intenda comunque sanare questi errori. In quest’ultimo caso saranno comunque dovute le somme previste per la riproposizione delle trascrizioni e delle volture.

La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione va presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione può essere presentata dal contribuente scegliendo tra i seguenti canali:

  • tramite i servizi telematici
  • tramite un intermediario abilitato
  • presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

Tra i possibili utilizzi della dichiarazione si elencano:

  • lo sblocco dei conti bancari, tramite l’attestazione di avvenuta presentazione;
  • l'esecuzione automatica delle volture catastali degli immobili indicati, salvo diversa indicazione del dichiarante;
  • il calcolo automatico dell'autoliquidazione delle imposte imposte ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria e dei tributi speciali quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le  Con la dichiarazione telematica il calcolo dell’autoliquidazione delle imposte è automatico.

Dichiarazione di successione: da chi va presentata?

Questi i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione:

  • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari, oppure i loro rappresentanti legali;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.

Nel caso di obbligo per più tipologie di soggetti, la dichiarazione può essere presentata soltanto da uno di essi.

Infine, nessun obbligo di dichiarazione quando concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni sull’eredità:

  • è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.


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