Esclusione automatica delle offerte: nuovo parere del MIT

di Redazione tecnica - 06/05/2024

Se la stazione appaltante per un affidamento di un servizio di euro 30.000 oltre IVA ha stabilito di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), si applica la disciplina dell’esclusione automatica di cui all’art. 54, comma 1, primo periodo del Codice stesso?

Esclusione automatica delle offerte e sottosoglia: interviene il MIT

Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 26 febbraio 2024, n. 2320 che entra nel dettaglio dell’art. 54, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale:

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Considerato che il secondo periodo del citato art. 54 prevede la non applicazione dell’esclusione automatica agli affidamenti di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) (affidamenti diretti) del Codice, l’istante ha chiesto al Supporto giuridico del MIT di chiarire:

se la stazione appaltante per un affidamento di un servizio di euro 30.000 oltre IVA ha stabilito di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. e) del Codice, la disciplina dell’esclusione automatica di cui al citato articolo 54 co.1 primo periodo trova applicazione?

La risposta del MIT

Il MIT (tergiversando) ha risposto che:

l'art. 50, comma 1, lett. e) è applicabile solo per importi pari o superiori a 140.000 euro. Per importi sotto i 140.000 euro trova applicazione la lett. b) del medesimo articolo, eventualmente con consultazione di più operatori economici; in tal caso non trova applicazione l'art. 54 del codice dei contratti pubblici, divenendo possibile la verifica di congruità ove vi siano elementi specifici, a norma dall'art. 54, c. 1 ultimo periodo.



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