Escussione della garanzia: quando l’aggiudicatario non vuole stipulare il contratto
di Redazione tecnica - 19/07/2022
L’escussione della garanzia è un atto dovuto dalla Stazione Appaltante quando l’aggiudicatario, per qualsiasi ragione, si rifiuta di stipulare il contratto d’appalto.
Stipula contratto ed escussione della garanzia: la sentenza del TAR
Lo ricorda il Tar Calabria con la sentenza n. 1274/2022, con la quale ha respinto il ricorso di un operatore che si era aggiudicato l’affidamento di un servizio per conto di un Comune, spiegando che già era in corso un contratto con la stessa amministrazione e che essa era inadempiente nel pagamento di alcune somme spettanti, ragion per cui aveva constatato “l’irrimediabile impossibilità di iniziare qualsivoglia nuovo rapporto contrattuale con l’Ente” e si rifiutava di sottoscrivere il nuovo contratto.
Secondo il giudice amministrativo, nel quadro giuridico vigente non vi sono giustificazioni alla unilaterale decisione del concorrente di sottrarsi alla stipula del contratto aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Al momento della indizione della procedura, infatti, i concorrenti assumono l’impegno a concorrere ed a stipulare il contratto se aggiudicatari.
La funzione della cauzione
Proprio per questo motivo, la garanzia è prestata “per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara”, assolvendo così “una funzione preventiva di responsabilizzazione dei partecipanti alla gara, la quale prescinde dal concreto sviluppo successivo di questa”.
Come chiarito da giurisprudenza costante, l’incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione in relazione ai singoli casi concreti: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all’esclusione. Il riferimento posto dalla norma ad “ogni fatto” riconducibile all’affidatario chiarisce che qualsiasi circostanza, e quindi anche il rifiuto, rientra nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Nessuna norma ed alcun principio giustificano quindi la mancata sottoscrizione del contratto a causa di pregressi rapporti conflittuali tra stazione appaltante ed operatore economico, nemmeno qualora fosse acclarata, una condotta vessatoria della prima nei confronti del secondo.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l'escussione della cauzione da parte della Stazione Appaltante per rifiuto dell'aggiudicatario a stipulare il contratto.
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